Cassazione Penale, Ordinanza n. 29908/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi di questioni già valutate e motivate in modo corretto dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato la peculiarità della condotta, il corretto comportamento processuale e la risalenza dei precedenti. Con il secondo motivo ha censurato il riconoscimento della recidiva e il correlato aumento di pena, sostenendo che l'aggravamento fosse stato applicato in modo automatico per la mera reiterazione del reato, senza verificare se il nuovo episodio rivelasse una maggiore pericolosità sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le doglianze riproponessero censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione corretta: quanto alle attenuanti generiche, era stato valorizzato il rilevante curriculum criminale e il lungo periodo di sottrazione all'esecuzione della pena; quanto alla recidiva, era stata motivata la persistenza di insensibilità verso il precetto penale alla luce delle precedenti condanne anche specifiche.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in assenza di elementi positivi significativi, potendo il giudice valorizzare il precedente penale e il comportamento complessivo dell'imputato, incluso il protratto sottrarsi all'esecuzione della pena.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere riconosciuta quando il nuovo reato, considerati i precedenti specifici e il curriculum criminale, evidenzi persistente insensibilità verso il precetto penale e maggiore significatività della pericolosità sociale.
art. 606 c.p.p.
Le doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di censure già disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta sono inidonee a fondare l'annullamento e determinano l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudice può negarne il riconoscimento quando non emergano elementi positivi specifici e siano invece valorizzabili precedenti penali e condotte sintomatiche di scarsa adesione alle regole dell'ordinamento.
- La valutazione della recidiva non è automatica: tuttavia è legittimo riconoscerla e applicare il relativo aumento quando il nuovo fatto, letto alla luce dei precedenti, esprima persistente insensibilità al precetto penale e una maggiore pericolosità sociale.
- In sede di legittimità non è ammissibile il ricorso che si limiti a riproporre contestazioni già esaminate e confutate dal giudice di merito con motivazione congrua, logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La sottrazione protratta all'esecuzione della pena può costituire elemento negativo rilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche e della valutazione complessiva della personalità dell'imputato.
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