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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19360/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sospensione condizionale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità, contestando la riconducibilità a sé della sostanza stupefacente rinvenuta presso un terzo e richiamando l'esito negativo della perquisizione domiciliare eseguita nei suoi confronti. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione ed errore di diritto per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio, sostenendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva congruamente valorizzato il dato dell'intervento degli operanti nel momento della cessione dello stupefacente tra l'imputato e un terzo, nonché il rinvenimento, nella perquisizione domiciliare, di materiale idoneo al confezionamento della droga. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione del dato ponderale e della non esigua quantità di stupefacente. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la Corte di merito aveva correttamente negato le attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli e aveva motivato il trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale, richiamando la mancanza di resipiscenza dell'imputato e la sua reiterazione delittuosa nonostante una precedente condanna con messa alla prova. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della quantità non esigua dello stupefacente e del relativo dato ponderale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi favorevoli alla loro concessione; la decisione di merito è stata ritenuta congruamente motivata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e coerente degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità, specie se gli operanti abbiano assistito alla cessione dello stupefacente e vi siano ulteriori riscontri oggettivi come il materiale per il confezionamento.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando il fatto presenti un significativo disvalore quantitativo, sicché la non esiguità della sostanza stupefacente è elemento ostativo alla sua applicazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche sono rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere negate in assenza di elementi positivi apprezzabili in favore dell'imputato; tale motivazione è insindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.
  • In materia di dosimetria della pena, la scelta di discostarsi dal minimo edittale è legittima se sorretta da argomenti non apparenti, come la mancata resipiscenza e la reiterazione del comportamento delittuoso nonostante precedenti interventi sanzionatori o trattamentali.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a colpa del ricorrente, non opera la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; in difetto di tale prova, essa va applicata unitamente alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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