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Sentenza

Sentenza n. 2193/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.1139 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.03.2024.

Giustizia amministrativa202502282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1139/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata il 6 marzo 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto alla carta docente e al relativo contributo annuale di € 500 per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il titolo era rimasto ineseguito nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dall'amministrazione l'inadempimento all'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla carta docente, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi sessanta giorni su comunicazione del ricorrente. Al commissario sono stati attribuiti i poteri necessari all'esecuzione, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    valore nominale annuo € 500,00

    Costituisce la base normativa del contributo per l'aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'eventuale onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di un giudicato, non contestata dall'amministrazione e adeguatamente documentata dal ricorrente, impone al giudice di ordinare all'amministrazione soccombente l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • Quando il titolo giudiziale impone a un'amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di somme o benefici, l'azione esecutiva davanti al giudice amministrativo è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire il giudicato dispone degli atti necessari all'assolvimento del mandato e può coordinarsi, ove occorra, con le strutture organizzative competenti dell'amministrazione pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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