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Sentenza

Sentenza n. 2635/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato ​formatosi sul decreto ingiuntivo n. 322\24, emesso dal Giudice di Pace di Patti in data 16.11.24 e notificato il 20.11.2024;

Giustizia amministrativa202601257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 322/2024 del Giudice di Pace di Patti, per il pagamento di € 6.519,49 di sorte capitale, € 1.334,46 di interessi moratori maturati, ulteriori interessi commerciali dal 3 novembre 2024 al soddisfo e € 745,50 di spese del procedimento monitorio oltre accessori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso il 16 novembre 2024 e notificato all’Unione il 20 novembre 2024. Il titolo, non munito di provvisoria esecutorietà, è divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione. La ricorrente ha sostenuto che la notifica del precetto del 23 marzo 2026, recante gli estremi del decreto di esecutorietà, fosse equipollente alla notificazione del titolo esecutivo e avesse fatto decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorso il quale sarebbe stata esperibile l’ottemperanza. In subordine ha chiesto di essere rimessa in termini per notificare il titolo esecutivo e proseguire il giudizio una volta decorso il termine. Il TAR ha sollevato d’ufficio la questione dell’inammissibilità, rilevando che la notifica del titolo era avvenuta quando questo non era ancora esecutivo e non era stata ripetuta dopo la dichiarazione di esecutorietà.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione all’amministrazione del titolo già esecutivo; la notifica del decreto ingiuntivo del 20 novembre 2024, quando esso non era ancora esecutivo, assolveva soltanto alla funzione di far decorrere il termine per l’opposizione e non poteva avviare il termine dilatorio per il pagamento. Il precetto non può sostituire la notificazione del titolo esecutivo, anche se menziona il provvedimento che ne ha dichiarato l’esecutorietà: l’art. 654, secondo comma, c.p.c., applicabile in ambito privatistico, non prevale sulla disciplina speciale dell’art. 14 del d.l. 669/1996 per i crediti verso le pubbliche amministrazioni. Il TAR osserva inoltre che la notificazione del precetto prima del decorso dei 120 giorni era essa stessa vietata; non occorre quindi esaminare la mancata produzione del precetto e della prova della sua notifica. Respinta anche la richiesta subordinata di rimessione in termini, perché la successiva notifica del titolo non sanerebbe retroattivamente l’inammissibilità dell’azione proposta durante il divieto di esecuzione. Resta possibile notificare nuovamente il decreto nelle forme vigenti e proporre un nuovo giudizio di ottemperanza dopo il decorso dei 120 giorni. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Unione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Nel caso di specie, come risulta confermato dalle stesse osservazioni formulate dalla parte ricorrente nella memoria depositata l’11 settembre 2026, il decreto ingiuntivo di cui si è chiesta l’ottemperanza non è mai stato notificato, una volta divenuto esecutivo, all’Amministrazione, e dunque non può dirsi iniziato a decorrere il termine dei 120 giorni previsto dalla citata norma, con conseguente impossibilità, per il creditore, di procedere con l’esecuzione forzata.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica all’amministrazione del titolo già esecutivo; prima della sua scadenza il creditore non può avviare l’esecuzione forzata.

  • art. 654, secondo comma, c.p.c.

    Se è pur vero, infatti, che in ambito privatistico, l’art. 654, secondo comma, c.p.a. consente di procedere all’esecuzione anche senza una nuova notificazione del decreto in forma esecutiva, purchè si faccia menzione nel precetto del provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà, la consolidata giurisprudenza, nota alla parte ricorrente e condivisa anche da questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, n. 1141/2025 e sez. I, n. 3187 del 2022, e giurisprudenza ivi citata), ha chiarito come tale norma non trovi applicazione in relazione ai crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, posto che essa contrasta con il chiaro disposto dell’art. 14 del D.L. 669/1996 che, in quanto norma speciale, è prevalente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11/12/2024 nn. 756 e 757, T.A.R. Basilicata, Potenza, 7/04/2023, n. 220; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15/6/2015, n. 8356, T.A.R. Lazio, Latina 18/10/2004, n. 995).

    La regola che consente, nell’esecuzione ordinaria, di non notificare nuovamente il decreto ingiuntivo in forma esecutiva se il precetto menziona l’esecutorietà non si applica ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, per la prevalenza della disciplina speciale dell’art. 14 del d.l. 669/1996.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    In relazione a quanto sopra, pertanto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato a parte ricorrente il termine di giorni 10 dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza per il deposito di eventuali memorie controdeduttive rispetto alla sopra cennata questione, rilevata d’ufficio.

    La disposizione è stata applicata per consentire alla parte di interloquire, entro il termine assegnato, sulla questione di inammissibilità rilevata d’ufficio.

Massime di principio

  • Per promuovere l’esecuzione o l’ottemperanza di un titolo di pagamento nei confronti di un’amministrazione soggetta all’art. 14 del d.l. 669/1996, il creditore deve notificare all’ente il titolo quando esso è già esecutivo; la notifica effettuata prima dell’esecutorietà non avvia il termine dilatorio di 120 giorni.
  • Nei crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, la notifica del precetto che menzioni gli estremi del provvedimento di esecutorietà non sostituisce la notifica del titolo esecutivo richiesta dall’art. 14 del d.l. 669/1996: la disciplina speciale prevale sulla regola dell’art. 654, secondo comma, c.p.c.
  • La notifica del titolo esecutivo successiva alla proposizione dell’azione non sana retroattivamente l’inammissibilità derivante dall’avvio dell’esecuzione durante il periodo in cui opera il divieto legale; resta salva la possibilità di notificare il titolo e proporre una nuova azione dopo il decorso del termine dilatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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