Sentenza n. 5867/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 139 del 4.9.2025 del Comune di Ciampino, registro generale n. 1000 del 4.9.2025, pubblicata sulla pagina web del Comune dal 4.9.2025 fino al 19.9.2025 e comunicata il 4.9.2025, avente ad oggetto “Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 e ss. Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Chiusura del procedimento ambientale ex punto vendita carburanti n. 27042 sito in Ciampino, Via dei Laghi km 0+700 (D.Lgs. n. 152/2006 art. 242, comma 13 e s.m.i.) (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali alla stessa ivi compreso i pareri e/o le comunicazioni pervenuti durante la conferenza di servizi e/o citati e/o allegati alla Determinazione n. 139 del 4.9.2025, dichiarati quali parte integrante e sostanziale, e in particolare: - del parere Prot. 28106 del 5.6.2025 (rif. ASL n. 41729/2025) della ASL RM6 – Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, a firma del Dirigente Medico SISP Dott.ssa F. Di Gaspare (giusto prot. entrata n. 28106 del 05/06/2025) (allegato 1 alla Determinazione); - del parere Prot. entrata n. 34092 del 10.7.2025 (rif. Arpa Lazio n. 49400 del 9.7.2025) dell’ARPA Lazio Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (allegato 2 alla Determinazione); - del parere Prot. n. 34778 del 14.7.2025 (rif. CMRC n. 144093/2025) della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip. III Ambiente e Tutela del Territorio-Acqua-Rifiuti-Energia-Aree Protette (allegato 3 alla Determinazione); - del parere Prot. n. 35261 del 16.7.2025 (rif. CMRC n. 145824/2025) della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip. III Ambiente e Tutela del Territorio-Acqua-Rifiuti-Energia-Aree Protette; - del parere Prot. n. 36165 del 23.7.2025 della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti - Area Bonifica dei Siti Inquinati (allegato 5 alla Determinazione); - per quanto occorrer possa, del Verbale del Tavolo tecnico e di confronto convocato con prot. n. 35628 del 18.7.2025, del 23.07.2025 (allegato 6 alla Determinazione); - del parere prot. 40764 del 25.8.2025 (rif. Arpa Lazio n. 55353/2025 (giusto prot. entrata n. 37358/2025) dell’ARPA Lazio Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (allegato 7 alla Determinazione); - per quanto occorrer possa, del parere Prot. n. 41302 del 28.08.2025 (rif. CMRC n. 170298/2025) della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip. III Ambiente e Tutela del Territorio-Acqua-Rifiuti-Energia-Aree Protette (allegato 8 alla Determinazione); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai predetti, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/1/2026: - per quanto occorrer possa, della nota relazione trasmessa da ARPA Lazio, Dipartimento Stato dell’Ambiente Servizio Suolo e Bonifiche, Unità Suolo e Bonifiche di Roma, alla Direzione Generale, Area affari istituzionali e legali e normativa ambientale, avente ad oggetto “Ricorso ENI S.p.A. contro Comune di Ciampino – Determinazione Dirigenziale n. 139 del 04/09/2025 – Pareri ARPA Lazio prot. n. 49400/09.07.2025 e n. 60232/25.08.2025 – Controdeduzioni ARPA Lazio”, depositata in giudizio dalla difesa di Arpa Lazio il 27.11.2025 come allegato 1; - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati che possa risultare lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla chiusura del procedimento ambientale per la bonifica di un ex punto vendita carburanti, nonché i pareri e gli atti presupposti; con motivi aggiunti, una relazione interna di ARPA depositata in giudizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la determinazione comunale deducendo, in primo luogo, vizi procedimentali: violazione degli artt. 10-bis, 14, 14-bis e 14-ter della l. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi, mancata conclusione della conferenza in modalità sincrona e illegittima considerazione di pareri asseritamente tardivi, contraddittori o non favorevoli. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione, sviamento e violazione dei principi di partecipazione, buon andamento, legittimo affidamento, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. In secondo luogo, ha contestato sul piano sostanziale il parere ARPA del 9 luglio 2025 e quello successivo del 25 agosto 2025, sostenendo che la richiesta di riduzione delle concentrazioni soglia di rischio per la falda, di installazione di un’ulteriore sonda, di un ulteriore anno di monitoraggio e di attivazione del percorso di protezione della risorsa idrica fosse arbitraria, sproporzionata, non prevista dalla normativa tecnica e incompatibile con il d.m. 31/2015, anche perché l’unico superamento rilevato nel 2022 non sarebbe stato confermato dai monitoraggi successivi. Con motivi aggiunti ha impugnato una relazione interna di ARPA, deducendo che costituisse integrazione postuma della motivazione e fosse comunque affetta dai medesimi vizi tecnici e procedimentali. È stato inoltre esaminato l’intervento ad adiuvandum dei proprietari dell’area e di un locale commerciale vicino, volto a sostenere l’annullamento degli atti in ragione dei disagi derivanti dalle attività di bonifica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’intervento ad adiuvandum, poiché gli intervenienti erano titolari di una posizione giuridica collegata a quella della ricorrente, pur precisando che l’effettiva esistenza dei danni e l’eventuale risarcimento non erano oggetto del giudizio. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo. Quanto alle censure procedimentali, ha rilevato che la ricorrente aveva partecipato in modo continuativo e pieno all’istruttoria, mediante osservazioni tecniche e partecipazione al tavolo tecnico, nel quale erano stati messi a disposizione gli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Pertanto, non risultava lesa la garanzia partecipativa e non era necessario un ulteriore preavviso di rigetto. La scelta di proseguire e concludere la conferenza in modalità asincrona non aveva inciso sulle garanzie della società, anche perché il verbale del tavolo tecnico attestava l’accordo dei partecipanti sulla prosecuzione in tale modalità. Il tavolo tecnico aveva natura istruttoria e non vincolante; le dichiarazioni ivi rese non erano incompatibili con il successivo parere ARPA, che aveva subordinato l’approvazione del progetto a ulteriori verifiche. Sono state ritenute infondate anche le censure sui pareri di Roma Capitale e della Regione Lazio. Quanto alle prescrizioni tecniche, il TAR ha interpretato il d.m. 31/2015 nel senso che il metodo semplificato di verifica diretta presso il punto di conformità non è imposto agli enti di controllo, ma può essere concordato con essi dal proponente. Non sussisteva quindi alcun obbligo per ARPA di aderire al modello proposto dalla ricorrente. La richiesta di ridurre le concentrazioni soglia di rischio è stata ritenuta coerente con le linee guida APAT-ISPRA e ragionevole alla luce del superamento del parametro benzene e delle ulteriori verifiche tecniche svolte presso i punti di conformità. Anche le prescrizioni relative all’installazione di una sonda aggiuntiva e al monitoraggio annuale sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica non affetta da manifesta illogicità o travisamento, essendo motivate dalla posizione marginale di alcune sonde e dalla necessità di acquisire dati rappresentativi dell’andamento temporale delle concentrazioni. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro una relazione interna di ARPA, meramente difensiva, priva di natura provvedimentale e di autonoma lesività, non suscettibile di impugnazione né idonea a integrare validamente la motivazione dell’atto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 in favore del Comune di Ciampino e di euro 2.500,00 in favore di ARPA; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni costituite.
Norme richiamate
artt. 10-bis, 14, 14-bis e 14-ter l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata quando l’interessato abbia conosciuto gli elementi ostativi e abbia potuto interloquire concretamente mediante osservazioni e confronto tecnico; la prosecuzione della conferenza in modalità asincrona non è illegittima se non compromette tali garanzie.
d.lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V
La disciplina della bonifica dei siti contaminati impone il rispetto degli obiettivi e delle procedure tecniche applicabili alle concentrazioni soglia di contaminazione e alle concentrazioni soglia di rischio.
art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa del d.m. 31/2015 relativo ai criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti.
d.m. 31/2015, Allegato 2, punti 2.1 e 2.2
Il proponente, ai fini del calcolo del rischio e/o degli obiettivi di bonifica sito-specifici, potrà concordare con gli Enti di Controllo di non attivare il percorso “lisciviazione dal suolo e migrazione al punto di conformità” assumendo l’obbligo di rispetto al punto di conformità delle CSC o dei valori di fondo approvati dagli Enti di Controllo medesimi; il percorso di migrazione diretta da falda al punto di conformità può essere sostituito dalla verifica diretta presso il punto di conformità delle CSC o dei valori di fondo approvati dagli Enti di Controllo.
Il metodo semplificato basato sulla verifica diretta presso il punto di conformità è una modalità concordabile con gli enti di controllo e non una soluzione unilateralmente imposta dal proponente né un obbligo per ARPA di accettarla.
Criteri metodologici APAT-ISPRA 2008, par. 5.3.3
È necessario garantire la protezione della risorsa idrica sotterranea, anche indipendentemente dal superamento delle CSC nei punti di monitoraggio disponibili.
Il percorso di protezione della risorsa idrica può essere richiesto quando le esigenze di tutela della falda lo rendano necessario, anche senza un definitivo superamento delle CSC nei punti di monitoraggio.
Massime di principio
- Nel procedimento di conferenza di servizi, la mancata comunicazione di un autonomo preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo quando l’interessato abbia già conosciuto gli elementi ostativi e abbia avuto una possibilità effettiva e continuativa di presentare osservazioni e controdeduzioni.
- Il tavolo tecnico convocato nell’ambito dell’istruttoria della conferenza di servizi ha funzione di approfondimento e confronto e, salvo diversa previsione, non produce valutazioni vincolanti per l’amministrazione di appartenenza dei partecipanti.
- Il d.m. 31/2015 non attribuisce al proponente di un progetto di bonifica il diritto di imporre agli enti di controllo l’adozione del metodo semplificato fondato sulla verifica diretta presso il punto di conformità; tale metodo è utilizzabile solo se concordato con gli enti competenti.
- La richiesta dell’autorità ambientale di adottare concentrazioni soglia di rischio più rigorose e di svolgere ulteriori monitoraggi può costituire legittimo esercizio di discrezionalità tecnica quando sia motivata da dati di contaminazione, dalla necessità di proteggere la falda e dall’inadeguata rappresentatività delle sonde esistenti.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-ambientali non consente di sostituire la valutazione dell’amministrazione con quella della parte privata, quando l’istruttoria e la motivazione non evidenzino manifesta illogicità, travisamento dei dati o errori metodologici immediatamente verificabili.
- Una relazione interna predisposta dall’amministrazione per sostenere la difesa in giudizio, priva di natura provvedimentale e di autonoma lesività, non è autonomamente impugnabile con motivi aggiunti.
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