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Sentenza

Sentenza n. 15359/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelari, - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 43440 del 19 luglio 2023, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza; - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 41908 del 12 luglio 2023 (pubblicato sul portale istituzionale), recante comunicazione di apertura delle funzioni telematiche di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato; - della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 41914 del 12 luglio 2023 (pubblicata sul portale istituzionale), recante indicazione delle fasi di consolidamento del procedimento amministrativo per l’Informatizzazione delle Nomine per il personale docente Supplente (INS); - del D.M. 15 giugno 2023 n. 119 (pubblicato sul portale istituzionale), recante disciplina della procedura straordinaria in attuazione dell’art. 5, commi da 5 a 17 del d.l. 22 aprile 2023 n. 44, nella parte in cui regolamenta il conferimento degli incarichi di supplenza non preordinati all’immissione in ruolo (art. 9); - del decreto prot. n. 15092 del 2 agisti 2023 con il quale l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce ha disposto la ripubblicazione “delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e degli elenchi aggiuntivi per la provincia di Lecce valevoli per l’a.s. 2023/2024” nella parte in cui ha disposto l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l’anno scolastico 2023/2024, per la provincia di Lecce relativamente alle classi di concorso ADSS (sostegno Scuola Superiore Sec. II° Grado) e ADMM (sostegno Scuola Superiore Sec. I° Grado), nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - qualora occorra, del D.M. 17 marzo 2023 n. 51, recante la disciplina per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. 6 maggio 2022 n. 112; - qualora occorra, della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 26838 dell’11 aprile 2023 (pubblicata sul portale istituzionale), recante la comunicazione dell’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle domande di inserimento; - qualora occorra, dell’O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la disciplina delle procedure di aggiornamento delle GPS per il biennio 2022/2024; - qualora occorra del provvedimento prot. n. 15290 del 4 agosto 2023 dell’UST Lecce avente oggetto “assunzioni a tempo determinato finalizzate alla nomina in ruolo per l’anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS (ADAA – ADEE – ADMM), ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del DL 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74. Avvio del procedimento. Pubblicazione assegnazione alla sede degli aspiranti iscritti a pieno titolo in GPS 1^ fascia” nella parte in cui ha escluso dalle nomine i ricorrenti in quanto soggetti inseriti nel secondo elenco aggiuntivo alle GPS, riservato agli abilitati all’estero con titolo in corso di riconoscimento; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale comunque connesso con i provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre ulteriori successivi motivi aggiunti; nonché, per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti - ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia di cui al D.M. 17 marzo 2023 n. 51 per le classi ADSS e ADMM, nel rispetto dell’ordine di collocazione spettante in relazione ai titoli di formazione e di servizio dichiarati (cd. inserimento “a pettine”) ai fini del conferimento dei contratti a tempo determinato per il biennio 2022/2024 non in subordine ma a pieno titolo, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 5, comma 14, l. n. 74/2023; - all’accesso parziale di cui agli artt. 1 bis e 5 septies e 3, comma 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 in attuazione dell’art. 4 septies della Direttiva Europea n. 2005/36/UE e n. 55/2013; - alla partecipazione alle procedure di reclutamento straordinario sui posti del sostegno, previste dall’art. 5, comma 5, l. n. 74/2023; e per l’effetto, per la condanna, dell’amministrazione scolastica evocata in giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) e c) c.p.a., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, nonché al risarcimento del danno procurato ai ricorrenti; ove occorra, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, 14 e 16 d.l. n. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. n. 74 del 21 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202312161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti ministeriali e dell'Ufficio scolastico territoriale di Lecce relativi all'inserimento dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi delle GPS 2023/2024 e alla loro esclusione dalle procedure straordinarie di nomina in ruolo per il sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, docenti in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e ancora in attesa di riconoscimento ministeriale, contestavano gli atti che li avevano collocati nelle fasce aggiuntive 1C e 1D delle GPS per le classi ADSS e ADMM e li avevano esclusi dalle nomine straordinarie finalizzate all'immissione in ruolo. Chiedevano l'inserimento a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi, secondo l'ordine spettante per titoli e servizio, l'accesso parziale previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la partecipazione alle procedure straordinarie; invocavano inoltre il risarcimento del danno e, se necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 5, commi 13, 14 e 16, del d.l. n. 44/2023. Il 23 settembre 2026 hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non esaminando nel merito le contestazioni sull'inserimento nelle GPS, sull'esclusione dalle nomine, sulle pretese di riconoscimento parziale e sulla questione costituzionale. Ha rilevato che, in forza del principio della domanda, il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e non può proseguire nel merito quando questa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia. Spese integralmente compensate in considerazione delle circostanze del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»

    Il ricorso è improcedibile quando, prima della decisione di merito, la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia, poiché il processo amministrativo resta nella disponibilità di chi lo ha attivato.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio;

    Le circostanze concrete possono giustificare la compensazione integrale delle spese anche nei casi di rinuncia irrituale.

Massime di principio

  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; se questa, prima della decisione nel merito, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Le circostanze del caso concreto possono giustificare la compensazione integrale delle spese anche in presenza di una rinuncia irrituale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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