Sentenza n. 595/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio inadempimento nel procedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, 8, 9 e 14 comma 1 del d.lgs. 142/2015 relativo alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza nei confronti dei ricorrenti in qualità di richiedenti protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza mediante inserimento in un CAS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, presenti in Italia, avevano dichiarato alla Questura di Arezzo la volontà di chiedere la protezione internazionale il 28 ottobre 2025. Avevano inoltre già dichiarato la propria indigenza e chiesto alla Prefettura di Arezzo l’ammissione alle misure di accoglienza, con inserimento in un Centro di Accoglienza Straordinaria. Sostenevano che, sulla domanda di accoglienza, si fosse formato il silenzio inadempimento e chiedevano la condanna della Prefettura a disporre il loro inserimento in un CAS. L’Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’Amministrazione dell’Interno deve ammettere alle misure di accoglienza i richiedenti protezione internazionale privi di mezzi adeguati, trattandosi di un potere vincolato quando risultino la presentazione della domanda di protezione internazionale e la carenza di mezzi di sostentamento. Tuttavia, in assenza di uno specifico termine previsto dalla disciplina di settore, il procedimento deve concludersi entro 180 giorni, decorrenti dalla domanda di protezione internazionale integrata dalla dichiarazione di indigenza. Nel caso concreto, il dies a quo coincideva con il 28 ottobre 2025; alla data di instaurazione del giudizio il termine non era ancora decorso. Pertanto non si era formato il silenzio inadempimento e non poteva essere ordinato l’inserimento in struttura. Le spese sono state compensate. È stato liquidato, in favore del difensore dei ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di euro 1.806,50, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
artt. 1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, d.lgs. 142/2015
La disciplina impone l’accesso alle misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale privi di mezzi adeguati, una volta verificati la presentazione della domanda e lo stato di indigenza.
art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015
La domanda di protezione internazionale integrata dalla dichiarazione di indigenza costituisce il momento di avvio del procedimento di accesso alle misure di accoglienza.
art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, l. 241/1990
Per i procedimenti in materia di immigrazione, in assenza di un termine specifico, trova applicazione il termine ordinario di 180 giorni; la materia migratoria è sottratta ai termini generali di 30 e 90 giorni e può essere assoggettata a termini regolamentari ulteriormente più lunghi.
artt. 31 e 117 c.p.a.
La tutela contro il silenzio è esperibile una volta decorso il termine per la conclusione del procedimento; prima di tale scadenza non si configura l’inerzia giuridicamente rilevante.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Il compenso professionale spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato con il dimezzamento previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel procedimento per l’ammissione alle misure di accoglienza, l’Amministrazione deve procedere in termini vincolati quando il richiedente abbia presentato domanda di protezione internazionale e risulti privo di mezzi adeguati di sostentamento.
- In assenza di uno specifico termine previsto dalla disciplina sull’accoglienza, il procedimento di ammissione alle misure di accoglienza deve concludersi entro 180 giorni decorrenti dalla domanda di protezione internazionale integrata dalla dichiarazione di indigenza.
- Il silenzio inadempimento sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza si perfeziona soltanto dopo il decorso del termine di 180 giorni; l’azione contro il silenzio proposta anteriormente è infondata.
- Per il procedimento di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, il termine di 180 giorni previsto dall’art. 2, comma 4, l. 241/1990 opera anche in assenza dell’adozione di uno specifico regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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