Sentenza n. 3462/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione della ricorrente, quale candidata esterna, all'Esame di Stato 2025, a seguito dell'espletamento degli esami preliminari, comunicato in data 26 maggio 2025 dall'IIS -OMISSIS- di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi inclusi, ove esistenti e non conosciuti, i verbali del Consiglio di Classe relativi alla valutazione della ricorrente, le griglie di valutazione eventualmente adottate e non comunicate, nonché, ogni atto interno che abbia condotto alla determinazione reiettiva; - del silenzio serbato dall'Amministrazione scolastica sulla richiesta di riesame in autotutela, formalizzata con istanza urgente del 27/05/2025; - di ogni ulteriore provvedimento precedente o successivo che abbia determinato e/o rafforzato la produzione dell'atto lesivo oggetto di gravame. Con i motivi aggiunti dell’11\11\2025: del provvedimento comunicato in data 16 settembre 2025, con cui la Commissione d'esame n. MIL103041, all'esito delle prove suppletive sostenute presso il Liceo Scientifico -OMISSIS- di -OMISSIS-, ha deliberato nei confronti della ricorrente l'esito di "Non diplomato", nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi, i verbali della Commissione d'esame, le griglie di valutazione della seconda prova scritta e del colloquio orale, l'attribuzione dei crediti scolastici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione all'Esame di Stato 2025 e, con motivi aggiunti, giudizio finale di "Non diplomato" dopo le prove suppletive
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione all'Esame di Stato quale candidata esterna, deducendo che l'istituto scolastico, pur conoscendo la sua condizione di fragilità emotiva e accettando le mappe concettuali, non aveva tempestivamente predisposto un piano didattico personalizzato né adottato adeguate misure compensative e individualizzate, soprattutto per la prova orale. Ha riferito che durante l'esame preliminare si erano verificati attacchi di panico e un episodio asmatico, incidenti sulla valutazione. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, l'esito delle prove suppletive, pari a 14/20 nella prima prova scritta, 13/20 nella seconda prova scritta e 4/20 nella prova orale, deducendo difetto di motivazione, falsità dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento e sviamento. In particolare, ha contestato la sufficienza della motivazione espressa mediante il solo esito "Non diplomato"; la tardiva predisposizione e l'assenza di contraddittorio sul PDP; l'inidoneità delle misure compensative; la contraddizione tra i risultati delle prove scritte, il test universitario TOLC-B e la prova orale; la durata del colloquio; l'utilizzo dei descrittori di valutazione; nonché l'erronea attribuzione dei crediti scolastici.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti, rilevando che il loro eventuale rigetto avrebbe fatto venir meno l'interesse al ricorso principale contro la non ammissione. Ha respinto la censura di difetto di motivazione: il voto numerico esprime, di regola, il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e, nel caso concreto, le griglie di valutazione delle prove scritte e orali, con punteggi riferiti ai singoli criteri, consentivano di ricostruire l'iter valutativo. Ha respinto anche le censure di irragionevolezza e falsità dei presupposti, ritenendo che la commissione avesse messo a disposizione le mappe concettuali previste dal PDP e concesso tempo supplementare, non utilizzato dalla candidata. Le misure compensative e dispensative devono garantire il conseguimento degli obiettivi minimi secondo modalità non discriminatorie, ma non eliminano la necessità di raggiungere il livello minimo di preparazione richiesto per il superamento dell'esame. L'eventuale inadeguatezza del PDP, inoltre, non determina automaticamente l'illegittimità della valutazione, quando risulti comunque che gli obiettivi minimi non siano stati raggiunti. Il TAR ha escluso rilevanza al confronto con il test TOLC-B, ontologicamente diverso dall'Esame di Stato, e ha ritenuto non illogica la durata del colloquio, essendo stata finalizzata a porre la candidata nelle migliori condizioni psicologiche. La differenza tra i risultati delle prove scritte e il voto dell'orale è stata ritenuta non contraddittoria, poiché dalla verbalizzazione emergeva l'incapacità della candidata di rispondere alle domande, nonostante il clima sereno e gli strumenti compensativi. È stata respinta anche la contestazione dei crediti, non essendo stato indicato quale punteggio avrebbe consentito di raggiungere la sufficienza. I motivi aggiunti sono stati quindi respinti; il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'eventuale annullamento della non ammissione non avrebbe procurato alcuna utilità dopo il mancato superamento dell'esame suppletivo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per delimitare l'esame alle questioni rilevanti ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nelle valutazioni degli esami di Stato, il voto numerico è normalmente sufficiente a integrare la motivazione quando la commissione abbia previamente fissato criteri e griglie di valutazione idonei a rendere comprensibile la graduazione del giudizio; l'illegittimità può ravvisarsi in caso di mancanza dei criteri o di manifesta contraddizione tra fatti obiettivi, criteri e punteggio attribuito.
- Le misure compensative e dispensative previste per studenti in situazione di svantaggio devono consentire il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento con modalità non discriminatorie, ma non esonerano dalla verifica dell'effettivo possesso del livello minimo di preparazione richiesto per il superamento dell'esame.
- L'eventuale tardività o inadeguatezza del piano didattico personalizzato non comporta automaticamente l'illegittimità del giudizio finale, quando la valutazione dimostri comunque che il candidato non ha raggiunto gli obiettivi minimi e abbia potuto utilizzare strumenti compensativi concretamente messi a disposizione.
- La diversa performance del candidato nelle prove scritte e nel colloquio orale non è di per sé contraddittoria: la legittimità della valutazione va verificata alla luce della verbalizzazione della prova, dei criteri prefissati e delle concrete risposte fornite dal candidato.
- Dopo il mancato superamento dell'esame sostenuto in esecuzione di un'ammissione con riserva, il ricorso originario contro la non ammissione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l'eventuale annullamento dell'atto iniziale non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
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