Cassazione Penale, Ordinanza n. 18066/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato in appello, aveva riformato la decisione di primo grado solo per rideterminare la pena, confermando nel resto la condanna per furto pluriaggravato. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: lamentava la mancanza di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale e, in sostanza, contestava l'omessa valutazione del proscioglimento. La Corte di cassazione ha esaminato l'ammissibilità della censura alla luce della disciplina del concordato in appello e ha ritenuto che tali doglianze non siano deducibili in sede di legittimità quando attengano a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi di formazione invalida del consenso, difformità della decisione rispetto all'accordo o illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio celebrato ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato in appello, non è proponibile con ricorso per cassazione la censura di carenza di motivazione sulla responsabilità o sul proscioglimento, perché non rientra tra i vizi deducibili. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del procuratore generale, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e all'illegalità della pena.
richiamato per la decisione del ricorso; la Corte segnala che per il concordato in appello non è prevista una disciplina specifica dei motivi di ricorso, salvo la declaratoria de plano di inammissibilità.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo gli specifici casi riconosciuti dalla giurisprudenza.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato in chiave storica come antecedente del cd. patteggiamento in appello, quale negozio processuale liberamente stipulato e non unilateralmente modificabile salvo illegalità della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo vizi che incidono sulla validità del consenso delle parti, sulla corrispondenza tra accordo e decisione o sulla legalità della pena; non sono invece proponibili censure che attaccano il merito già rinunciato.
- La doglianza di omessa motivazione sulla responsabilità penale o sulla mancata declaratoria di proscioglimento non è ammissibile quando la sentenza di appello sia stata definita mediante concordato, salvo che emerga un profilo di illegalità della decisione o una patologia nella formazione dell'accordo.
- Nel concordato in appello, la struttura consensuale della decisione limita l'oggetto del controllo di legittimità, che non può trasformarsi in una revisione dei motivi di gravame rinunciati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.
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