Cassazione Penale, Sentenza n. 27182/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Terraglia aveva chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza di condanna per ricettazione emessa dal Tribunale di Lucca il 15/07/2024 e divenuta irrevocabile il 14/12/2024. Il ricorso denunciava errata applicazione dell'art. 629-bis e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; la difesa ha depositato una memoria in replica tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva del difensore che lo aveva proposto, in quanto privo di procura speciale autenticata richiesta per proporre la richiesta di rescissione del giudicato e per impugnare l'ordinanza della Corte di appello. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, rilevata colpa nella causa dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Stabilisce la procedura della richiesta di rescissione del giudicato; la Corte ha interpretato che la richiesta e l'eventuale impugnazione richiedono che siano proposte personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata, pena l'inammissibilità.
art. 583, comma 3 c.p.p.
Individua le forme di autenticazione della procura: la sentenza richiama questa disposizione per evidenziare l'obbligo di procura speciale autenticata per il difensore che proponga la richiesta o il ricorso.
art. 640 c.p.p. (rinvio nell'art. 629-bis)
Il rinvio contenuto nell'art. 629-bis alla disciplina della revisione (art. 640) implica che anche per l'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello si richiede la procura speciale; la Corte ha applicato tale principio.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte ha altresì utilizzato la previsione per irrogare la sanzione pecuniaria a titolo di cassa delle ammende quando ravvisa profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 (citazione giurisprudenziale)
«è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria»
La Corte ha richiamato questo principio delle Sezioni Unite a titolo di precedente consolidato per affermare l'inammissibilità del ricorso proposto da difensore privo di procura speciale; il principio è esteso analogicamente agli istituti straordinari come la rescissione del giudicato.
Massime di principio
- Per proporre la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e per impugnare il relativo provvedimento è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale autenticata; la mancanza della procura rende il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
- Il requisito della procura speciale non è meramente formale: riguarda la legittimazione soggettiva alla proposizione dell'atto; non può essere sanato successivamente se non nei casi e nei modi espressamente previsti dalle norme.
- La disciplina applicata alla revisione (art. 640 c.p.p.) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sono richiamate per interpretare analogicamente i requisiti di rappresentanza negli altri mezzi straordinari di impugnazione.
- La proposizione di ricorsi privi dei requisiti formali essenziali può comportare, oltre al rigetto per inammissibilità, l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella condotta del ricorrente o del difensore.
- Prima di proporre una richiesta di rescissione o un ricorso per cassazione in materia di mezzi straordinari, verificare e acquisire la procura speciale autenticata nelle forme previste (art. 583 c.p.p. comma 3) per evitare inammissibilità e sanzioni.
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