Ordinanza n. 974/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio n. Prot. -OMISSIS-, adottato dall'Ambasciata d'Italia in Libano - Beirut il 26/9/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a Beirut ha rigettato la richiesta di rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i motivi di merito dedotti con il ricorso. In sede cautelare, il giudice ha esaminato la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e del fumus boni iuris, rilevando che il ricorrente non ha comprovato il danno cautelare e che il diniego appare, a una sommaria delibazione, sorretto da motivazioni non manifestamente infondate. In particolare, l'estratto bancario prodotto per dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza è stato disconosciuto dall'istituto bancario. Il giudice ha inoltre lasciato impregiudicata la possibilità che la falsità della certificazione esibita possa costituire autonoma causa di diniego del visto ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il periculum in mora poiché il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente integrato il fumus boni iuris, considerando le ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento del diniego e, soprattutto, il disconoscimento da parte dell'istituto bancario dell'estratto conto prodotto per comprovare i mezzi di sussistenza. Il Collegio ha precisato che resta impregiudicata, nel prosieguo del giudizio, la possibilità di contestare la falsità della certificazione come autonoma causa di diniego del visto ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Il giudice ha considerato impregiudicata la possibile rilevanza della falsità della certificazione esibita quale autonoma causa di diniego del visto d'ingresso.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale prova, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Il fumus boni iuris può essere escluso, nella fase cautelare, quando la motivazione del diniego amministrativo trova un significativo riscontro in documentazione prodotta dall'interessato che sia stata disconosciuta dall'ente emittente.
- La falsità della documentazione presentata a sostegno della richiesta di visto può rilevare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, quale autonoma ragione di diniego, ferma la necessità di ogni successivo accertamento nel merito.
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