Cassazione Penale, Sentenza n. 15736/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di doglianza per presunta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., con la contestazione della decisione di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di specificità. Il ricorrente sostiene che i motivi di impugnazione fossero specifici e che l'appello avesse effettivamente dedotto criticità circa la responsabilità penale e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto l'appello privo della necessaria specificità. I motivi presentati nell'appello sono stati ritenuti formulati in termini generici, con contestazioni di responsabilità e di dosimetria della pena non puntualmente argomentate e, in parte, frutto della trasposizione di altro atto di impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Riferita come norma rilevante rispetto alle censure mosse: la Corte valuta la specificità dei motivi di impugnazione richiesta per l'appello e, per analogia, per il ricorso per cassazione
art. 591 c.p.p.
Richiamata nel motivo del ricorso; la Corte verifica che le critiche siano esplicitate e argomentate rispetto ai fatti o al diritto dedotti in motivazione
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito ma sulla regolarità dell'apporto documentale alle sezioni di legittimità
art. 616 c.p.p.
Applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce il principio secondo cui appello e ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando le critiche non risultano esplicitamente enunciate e argomentate; la Corte l'ha applicata per valutare la genericità dell'impugnazione
Massime di principio
- L'appello e il ricorso per cassazione devono contenere rilievi espliciti e argomentati: semplici affermazioni generiche di innocenza o di errore non sono sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità
- La specificità richiesta all'impugnante è proporzionale alla chiarezza con cui le ragioni sono state esposte nella decisione impugnata: più articolata è la motivazione del giudice, più dettagliata deve essere la censura
- Quando si contestano valutazioni probatorie o criteri di dosimetria della pena, occorre indicare in modo puntuale quale elemento di fatto o di diritto sarebbe stato valutato erroneamente o omesso, con riferimento preciso alle parti della motivazione impugnata
- Evita la trasposizione letterale di altri atti di impugnazione: ogni atto deve essere cucito sul provvedimento specifico impugnato e contenere censure direttamente riferibili a quel provvedimento
- La mancata osservanza del requisito di specificità espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche, comprese le somme da versare alla Cassa delle Ammende e il pagamento delle spese processuali
- È utile richiamare la giurisprudenza di legittimità sul tema della specificità per argomentare e qualificare le critiche; tuttavia la mera citazione non sostituisce la necessaria analisi puntuale dei vizi denunciati
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