Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15736/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di doglianza per presunta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., con la contestazione della decisione di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di specificità. Il ricorrente sostiene che i motivi di impugnazione fossero specifici e che l'appello avesse effettivamente dedotto criticità circa la responsabilità penale e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto l'appello privo della necessaria specificità. I motivi presentati nell'appello sono stati ritenuti formulati in termini generici, con contestazioni di responsabilità e di dosimetria della pena non puntualmente argomentate e, in parte, frutto della trasposizione di altro atto di impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Riferita come norma rilevante rispetto alle censure mosse: la Corte valuta la specificità dei motivi di impugnazione richiesta per l'appello e, per analogia, per il ricorso per cassazione

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamata nel motivo del ricorso; la Corte verifica che le critiche siano esplicitate e argomentate rispetto ai fatti o al diritto dedotti in motivazione

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito ma sulla regolarità dell'apporto documentale alle sezioni di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende

  • Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza di riferimento che stabilisce il principio secondo cui appello e ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando le critiche non risultano esplicitamente enunciate e argomentate; la Corte l'ha applicata per valutare la genericità dell'impugnazione

Massime di principio

  • L'appello e il ricorso per cassazione devono contenere rilievi espliciti e argomentati: semplici affermazioni generiche di innocenza o di errore non sono sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità
  • La specificità richiesta all'impugnante è proporzionale alla chiarezza con cui le ragioni sono state esposte nella decisione impugnata: più articolata è la motivazione del giudice, più dettagliata deve essere la censura
  • Quando si contestano valutazioni probatorie o criteri di dosimetria della pena, occorre indicare in modo puntuale quale elemento di fatto o di diritto sarebbe stato valutato erroneamente o omesso, con riferimento preciso alle parti della motivazione impugnata
  • Evita la trasposizione letterale di altri atti di impugnazione: ogni atto deve essere cucito sul provvedimento specifico impugnato e contenere censure direttamente riferibili a quel provvedimento
  • La mancata osservanza del requisito di specificità espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche, comprese le somme da versare alla Cassa delle Ammende e il pagamento delle spese processuali
  • È utile richiamare la giurisprudenza di legittimità sul tema della specificità per argomentare e qualificare le critiche; tuttavia la mera citazione non sostituisce la necessaria analisi puntuale dei vizi denunciati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.