Sentenza n. 573/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 21.2.2025, n. 41, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 21 febbraio 2025, n. 41, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione in data 8 aprile 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire prova dell’avvenuto adempimento. È stata inoltre chiesta l’adozione di misure coercitive, mediante nomina di un commissario ad acta e applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni e ha rilevato che il Ministero, pur costituito, non ha dimostrato l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato, in violazione dell’onere probatorio gravante su chi allega l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditarvi 2.500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di adottare misure sostitutive e coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il cui decorso è stato verificato prima dell’azione di ottemperanza.
art. 2697 cod. civ.
È stato applicato nel senso che il Ministero, che assumeva l’avvenuto adempimento o intendeva contestare l’inadempimento, avrebbe dovuto fornire la prova dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare piena esecuzione al giudicato.
- La costituzione dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza, in assenza di contestazioni e di prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme, l’adozione di un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un documento o beneficio elettronico intestato al destinatario, il giudice può fissare la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, individuando un organo dell’amministrazione competente a provvedere in via sostitutiva entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.
- La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’effettiva esecuzione del giudicato oppure, in caso di persistente inerzia, con l’insediamento del commissario ad acta.
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