Cassazione Penale, Sentenza n. 18168/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà connesse a una pena di 4 anni, 1 mese e 14 giorni (detrazione 75 giorni). Denuncia vizi di motivazione e di applicazione normativa (artt.47 e 50 L. 354/75), sostenendo che il Tribunale non ha valutato correttamente la documentazione probatoria favorevole versata in atti (in particolare le informazioni della Divisione Anticrimine della Questura di Taranto, la relazione dell'U.E.P.E., la situazione socio-familiare e l'opportunità lavorativa come soccorritore 118). La Cassazione ha censurato l'ordinanza per aver fondato il diniego sulla sola gravità del reato senza confrontare e ponderare adeguatamente le risultanze positive successive alla commissione del fatto e la relazione del servizio sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per un nuovo giudizio, disponendo che il Tribunale valuti in piena autonomia e con motivazione adeguata gli elementi favorevoli (informazioni di polizia, relazione U.E.P.E., situazione socio-familiare, prospettiva lavorativa e condotta carceraria) e li ponga a confronto con la gravità del reato. La declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare non è stata impugnata e quindi non è stata riformata.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art.606, comma 1, lett. b) ed e); art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Art.606 citato come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; art.173 disp. att. richiamato per i limiti di riproduzione del motivo. Indicazione che il ricorso è stato ammesso nei limiti procedurali previsti.
Ordinamento penitenziario (L. 354/1975)
Le norme regolano l'affidamento in prova e le modalità di valutazione; il ricorrente denunciava errata applicazione di tali articoli. La Corte richiama che il giudizio prognostico deve tener conto anche delle informazioni di polizia e delle relazioni dei servizi sociali (articolando i criteri di valutazione).
Ordinamento penitenziario
art.41-ter, comma 1-bis Ord. pen.
Richiamato nel provvedimento di primo grado per la detenzione domiciliare: la richiesta è stata dichiarata inammissibile per pena superiore a due anni; la questione non è stata oggetto di impugnazione in Cassazione.
Codice penale
artt.416, 644, 56, 629 cod. pen.
Articoli che definiscono i reati per i quali il ricorrente è stato condannato (reati posti a base della pena): la gravità di tali reati è riconosciuta ma non può, da sola, sorreggere il rigetto dell'affidamento senza adeguata valutazione degli elementi positivi successivi.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale il punto di partenza è la gravità e la natura del reato, ma non può essere l'unico elemento decisivo: il giudice deve valutare in modo comparato tutte le risultanze, incluse quelle positive emerse dopo il fatto.
- La motivazione del diniego deve esplicitare perché gli elementi favorevoli (relazioni U.E.P.E., informazioni di polizia, situazione socio-familiare, opportunitá lavorative, condotta carceraria) sono ritenuti insufficienti rispetto alla gravità del reato; apodittiche affermazioni sono censurabili in Cassazione.
- Non è richiesto che il condannato provi una completa revisione critica del proprio passato: è sufficiente che dai risultati dell'osservazione emerga che un processo di revisione sia stato avviato e che sussistano concrete prospettive di reinserimento.
- Le informazioni di polizia e le relazioni dei servizi sociali possono legittimamente sostenere sia argomenti favorevoli sia argomenti negativi; il giudice deve motivare il peso attribuito a ciascun elemento nel giudizio prognostico.
- In casi simili, il ricorrente dovrebbe documentare compiutamente la condotta successiva al fatto (assenza di nuove denunzie, partecipazione a percorsi rieducativi, relazioni UEPE positive, offerte di lavoro, sostegno familiare) e sollecitare al giudice un confronto esplicito tra tali elementi e la gravità dei reati.
- La Corte di Cassazione controlla la sufficienza e la completezza della motivazione; motivazioni carenti sul bilanciamento degli elementi possono determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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