Cassazione Penale, Sentenza n. 39526/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e concorso in estorsione aggravata (art. 629, comma primo e secondo, e aggravante art. 61 n. 5 c.p.), deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 c.p.p., 110 e 629 c.p. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione aggravata, per contraddittorietà e inadeguata valutazione della credibilità della persona offesa e di altri testi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'elemento oggettivo dell'"ingiusto profitto" richiesto dall'art. 629 c.p., sostenendo che le richieste fatte non costituivano ingiusto profitto ma la semplice tolleranza della situazione di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello, integrata con quella del giudice di primo grado, fosse congrua e avesse fornito adeguata risposta alle critiche sulla credibilità dei testi e sui presunti motivi di astio. Quanto all'estorsione, la Corte ha condiviso che l'ingiusto profitto era costituito dall'utilizzo dell'immobile e dall'impossessamento dei beni in esso contenuti, e che la minaccia aveva raggiunto lo scopo (rinuncia all'immobile). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Norma che disciplina il vizio di motivazione; la Cassazione verifica solo la correttezza dell'iter argomentativo dei giudici di merito e non può sostituirsi alla loro valutazione dei fatti.
art. 110 c.p.
Disciplina il concorso di persone nel reato; la contestazione di responsabilità concorrente è stata ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito.
art. 629 c.p.
Elemento costitutivo dell'estorsione richiede l'ingiusto profitto: la Corte ha ritenuto che ottenere la tolleranza dell'occupazione dell'immobile e l'impossessamento dei beni ivi contenuti costituisca ingiusto profitto.
art. 614 c.p.
Reato di violazione di domicilio: fattispecie confermata nei gradi di merito contestata dagli imputati ma non assorbita dalle loro censure in Cassazione.
art. 61 n. 5 c.p.
Circostanza aggravante applicata all'estorsione; considerata sussistente dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata dalla Corte per imporre €3.000 ai ricorrenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione: verifica la congruità e la completezza dell'itinerario argomentativo dei giudici di merito, ma non può rivedere la valutazione dei fatti e della credibilità dei testimoni sostituendosi al giudice di merito.
- Le contraddizioni e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dei testi non annullano automaticamente la decisione se i giudici di merito hanno motivato perché ritengono comunque attendibili gli elementi decisivi.
- Per il reato di estorsione l'"ingiusto profitto" può consistere non solo in un'immediata appropriazione di denaro, ma anche nell'ottenere l'uso continuato di un bene (es. permanenza in un immobile) e l'impossessamento dei beni contenuti: la rinuncia della vittima all'azione legale può dimostrare il raggiungimento dello scopo estorsivo.
- Le doglianze generiche e fondate su una diversa rilettura degli elementi probatori sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione; è necessario indicare punti specifici e dimostrare che il giudice non abbia risposto a censure rilevanti.
- In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili per profili di colpa, la Cassazione può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).
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