Ordinanza n. 2532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00104/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento amministrativo i cui effetti sono stati sospesi in relazione all’occupazione di un’area da parte dell’operatore
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. In sede d’appello è stata dedotta la necessità di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, in quanto il titolo contrattuale in forza del quale l’operatore occupa l’area non appariva, a un esame sommario, scaduto. È intervenuta ad adiuvandum Wind Tre S.p.A. La natura del rapporto sottostante è stata ritenuta questione meritevole di approfondimento nella successiva fase di cognizione piena.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto, sulla base del fumus tipico della fase cautelare, che il titolo contrattuale posto a fondamento dell’occupazione dell’area non apparisse scaduto. Poiché la natura del rapporto richiede un adeguato approfondimento nel giudizio di merito, il Collegio ha preferito, all’esito della comparazione degli interessi, preservare la situazione esistente e ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare, la non evidente scadenza del titolo contrattuale posto a fondamento dell’occupazione di un’area può integrare un adeguato fumus boni iuris, senza richiedere una definizione piena della natura del rapporto sottostante.
- Quando la natura del rapporto giuridico richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può rinviare tale accertamento alla fase di merito e adottare una misura provvisoria diretta a preservare la situazione esistente.
- La comparazione degli interessi cautelari può giustificare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato quando risulti preferibile mantenere lo status quo nelle more della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1419/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1420/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 276/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 277/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 278/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1464/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →