Sentenza del 20/12/2017 n. 5535 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta sulla pubblicità - Marchio su beni all'interno del centro commerciale - Messaggio pubblicitario - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Il marchio apposto sui beni e sui materiali presenti nel centro commerciale aveva una funzione identificativa, in quanto indicava il proprietario o il gestore dei beni, senza contenere un messaggio promozionale autonomo e senza incidere sulle scelte di acquisto del pubblico. Pertanto, tali esposizioni non sono state considerate messaggi pubblicitari tassabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta sulla pubblicità del marchio del centro commerciale apposto su cartelloni con gli orari di apertura, cestini, ombrelli e mappe dei negozi distribuite all'interno della galleria. La questione era stabilire se tali elementi costituissero messaggi pubblicitari, ossia comunicazioni promozionali dirette a incentivare l'acquisto, orientare le scelte dei consumatori o migliorare l'immagine dell'ente pubblicizzato.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta sulla pubblicità
Sono tassabili i messaggi diffusi in luoghi pubblici o aperti al pubblico quando hanno natura promozionale, mirano a favorire l'acquisto di prodotti o servizi, orientano le scelte dei consumatori o valorizzano l'immagine dell'ente pubblicizzato. Non è invece sufficiente la mera presenza di un marchio con funzione identificativa.
Massime di principio
- La semplice apposizione di un marchio su beni, arredi o strumenti utilizzati in un esercizio commerciale non integra automaticamente un messaggio pubblicitario tassabile.
- Occorre distinguere tra funzione identificativa e funzione promozionale: il marchio è normalmente non tassabile quando serve solo a indicare il proprietario, il gestore o l'appartenenza del bene.
- La tassazione può essere applicata quando il messaggio contiene elementi promozionali autonomi, slogan, inviti all'acquisto o informazioni idonee a orientare le scelte del pubblico.
- Per valutare la tassabilità rilevano il contenuto concreto del messaggio, il contesto, la modalità di esposizione e l'effetto potenziale sui destinatari, non la sola visibilità del marchio in un luogo pubblico.
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