Cassazione Penale, Sentenza n. 32047/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura dell'obbligo di dimora applicata al ricorrente per i reati indicati. Due motivi: 1) violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p., con la censura che il Tribunale avrebbe applicato la sanzione di perdita di efficacia della misura per mancata tempestiva trasmissione di atti (in particolare DVD) da parte della Procura e che i DVD, pur consultabili via PC, non erano stati trasmessi in formato PDF e sarebbero pervenuti alla cancelleria solo il giorno prima o il giorno dell'udienza; 2) in subordine, doglianza sulla insufficienza della gravità indiziaria e sul mancato carattere di concorso morale: il ricorrente deduceva che dal video emergerebbe una condotta di tentativo di dissuasione e non gesti minacciosi percepiti dagli agenti, nessuna mimica di taglio della gola e che eventuali applausi sarebbero avvenuti successivamente, senza dunque un contributo materiale o morale alla condotta contestata, oltre alla mancanza di una descrizione puntuale del contributo ascritto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si sia trattato di una trasmissione "difettosa" nel sistema T.I.A.P. (materiale non reperito o non convertito in PDF), non di una mancata trasmissione integrale: la cancelleria aveva attestato il caricamento del sottofascicolo contenente anche i DVD, e il Tribunale ha legittimamente rinviato l'udienza per acquisire i supporti e consentire alla difesa di estrarre copia. È stato affermato il principio che la perdita di efficacia della misura ex art. 309, commi 5 e 10 c.p.p., si verifica solo per mancata trasmissione di tutti gli atti; in caso di trasmissione difettosa il tribunale può acquisire gli atti non visibili, compatibilmente con il termine di dieci giorni dalla prima ricezione per decidere. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze attengono a valutazioni di merito (ricostruzione del quadro indiziario) non sindacabili in sede di legittimità salvo violazione di legge o manifesta illogicità; l'ordinanza impugnata aveva, inoltre, ritenuto, sulla base del materiale video, che il ricorrente avesse tenuto un gesto mimico (taglio della gola) direzionato verso un operatore, contribuendo così al quadro indiziario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dal comma 10 consegue solo in caso di mancata trasmissione di tutti gli atti presentati con la richiesta cautelare; la trasmissione difettosa o la non leggibilità di atti non comportano automaticamente l'inefficacia, potendo il tribunale richiedere l'integrazione o rinviare per acquisire gli atti mancanti fermo il termine di dieci giorni dalla prima ricezione per decidere.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiama il principio del diritto di chi è privato della libertà ad un riesame giudiziale 'entro brevi termini', a fondamento della necessità di termini certi nel procedimento cautelare.
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
Rafforza il principio di tempestività della verifica giudiziale sulla legittimità della privazione della libertà.
Circolare DGSIA del 26 gennaio 2016
Indica il T.I.A.P. come gestore documentale unico nazionale per la digitalizzazione del fascicolo processuale e regola, a livello organizzativo, la gestione informatizzata di atti e supporti multimediali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Costante giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) stabilisce che la sanzione di cui all'art. 309 c.p.p. opera per la mancata trasmissione integrale degli atti; il tribunale del riesame può rinviare per acquisire atti non pervenuti o non leggibili e, se gli elementi mancanti risultano irrilevanti dopo la 'prova di resistenza', l'inefficacia non si applica.
Massime di principio
- La perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 309 c.p.p. scatta solo se vi è una mancata trasmissione integrale degli atti: difetti di formato o leggibilità nel fascicolo telematico (T.I.A.P.) non equivalgono automaticamente alla sanzione.
- Se atti o supporti multimediali risultano non reperibili o illeggibili nel sistema telematico, il tribunale può legittimamente rinviare per acquisire i documenti originali o per consentire la copia alla difesa, rispettando il termine massimo di dieci giorni per la decisione decorrente dalla prima ricezione.
- In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari personali il sindacato è limitato a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione: non è consentito chiedere una rinnovata valutazione di merito degli elementi indiziari già esaminati dal giudice di merito.
- Nelle contestazioni di concorso morale o materiale, la mera presenza o una generica adesione psicologica non sono automaticamente sufficienti a configurare concorso; tuttavia, gesti o comportamenti documentati (anche mimici) che contribuiscono alla intimidazione o all'impedimento dell'azione degli agenti possono integrare un contributo rilevante ai fini della gravità indiziaria.
- Difendere efficacemente in casi con materiali multimediali richiede di sollevare tempestivamente eventuali vizi di trasmissione e di chiedere l'acquisizione e la copia degli originali in udienza, oltre a chiedere una chiara indicazione, nell'imputazione, del contributo materiale o morale contestato.
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