Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mustafa era stato condannato per il reato previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (agevolazione dell'ingresso di cittadino extracomunitario irregolare) perché aveva fatto entrare in Italia il proprio fratello esibendo documenti appartenenti a un altro fratello. In cassazione il difensore denunciava violazione dell'art. 12, comma 3, lett. b) d.lgs. 286/1998 e chiedeva il bilanciamento tra la circostanza aggravante e le attenuanti generiche e il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 3-quinquies per la condotta chiarificatrice posta in essere dopo le contestazioni; si contestava inoltre la qualificazione del dolo come generico e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo che lamentava errata qualificazione della fattispecie non era stato dedotto in appello, rendendo il motivo improcedibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre ritenuto legittima la misura della pena in quanto inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie non aggravata. Conseguentemente la sentenza di merito resta confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nonostante la requisitoria del Procuratore Generale che aveva chiesto annullamento con rinvio, la cassazione si è limitata a dichiarare l'inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 3, lett. d)
art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 286/1998
La Corte territoriale ha ritenuto che attribuire false generalita al soggetto trasportato e farne decorrere l'ingresso costituisce la fattispecie aggravata richiamata; il dolo richiesto per la fattispecie è di carattere generico, ossia la consapevolezza e volontà di far entrare lo straniero irregolare.
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 3, lett. b)
art. 12, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 286/1998
Il ricorrente ha invocato la violazione relativa alla qualificazione della fattispecie come autonoma e alla necessità di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, ma tale questione non era stata sollevata in sede di appello e quindi non è stata esaminata in cassazione.
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 3-quinquies
art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. n. 286/1998
La circostanza attenuante di cui al comma 3-quinquies richiede un apporto concreto e tempestivo alla ricostruzione dei fatti e alla punizione degli autori; nel caso di specie i chiarimenti sono stati forniti solo dopo che il reato e il responsabile erano già individuati, per cui non sussiste il presupposto per il riconoscimento dell'attenuante.
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 1
art. 12, comma 1 d.lgs. n. 286/1998
La Corte di Cassazione ha rilevato che la pena irrogata era inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie non aggravata di cui al comma 1, pertanto la misura della pena non risultava illegale.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Secondo questa norma i motivi di nullita o violazione di legge non dedotti in appello non possono essere proposti in cassazione: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di tempestiva deduzione del motivo nei gradi precedenti.
Sezioni Unite, sent. n. 40982 del 21/06/2018, Rv. 273937
Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, Rv. 273937
Le Sezioni Unite hanno successivamente chiarito la qualificazione della fattispecie richiamata, ma tale pronuncia non rende ammissibile in cassazione un motivo che non era stato tempestivamente sollevato nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione questioni di diritto è necessario che tali questioni siano state sollevate e adeguatamente motivate nel giudizio di appello; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilita ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. 286/1998 richiede un contributo effettivo e tempestivo alle indagini: chiarimenti dati dopo l'identificazione del reato e del responsabile difficilmente soddisfano il requisito.
- L'uso o l'esibizione di documenti altrui per far figurare un soggetto con identita diversa può integrare la fattispecie aggravata se implica la consapevole procurazione dell'ingresso illegale.
- Il dolo richiesto dalla norma può essere di natura generica: la consapevolezza e la volontà di agevolare l'ingresso costituiscono spesso l'elemento soggettivo sufficiente.
- La misura della pena è illegittima solo se supera i limiti edittali o se sussistono errori di diritto rilevanti; se la pena resta entro i limiti previsti, la Cassazione potrà non intervenire in assenza di altri vizi procedurali o di diritto.
- Presentare in Cassazione motivi nuovi rispetto all'appello espone al rigetto per inammissibilita e a sanzioni per la parte che agisce con colpa nella proposizione del ricorso.
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