Ordinanza n. 6/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Oristano n. 54 dell’11.09.2025, pubblicata in data 22.09.2025, con la quale è stato approvato il “Regolamento Comunale per l’installazione dei Dehors”; - del medesimo “Regolamento Comunale per l’installazione dei Dehors” e, in particolare, dell’art. 5, comma 4, e dell’art. 19; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale per l’installazione dei dehors, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Oristano n. 54 dell’11 settembre 2025, con particolare riferimento agli artt. 5, comma 4, e 19
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione consiliare e il regolamento comunale che disciplina l’installazione dei dehors, nonché gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare riguarda la sospensione dell’efficacia della disciplina regolamentare, in particolare delle disposizioni relative alle strutture dehors, tra cui la preclusione all’installazione dei dehors in modalità “strutturata” di tipo 2.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il presupposto del periculum in mora. Il regolamento assegna infatti un termine di due anni per l’adeguamento delle strutture esistenti alle nuove disposizioni; tale periodo transitorio esclude, nelle more della definizione del giudizio di merito, la configurabilità di un danno grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia della disciplina. Il giudice ha inoltre considerato che la disposizione contestata preclude soltanto l’installazione dei dehors in modalità “strutturata” di tipo 2. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- La previsione di un congruo termine transitorio per l’adeguamento delle situazioni esistenti alla nuova disciplina amministrativa può escludere, nella fase cautelare, la sussistenza del danno grave e irreparabile necessario per la sospensione dell’efficacia dell’atto.
- La limitata portata applicativa della disposizione regolamentare contestata, qualora essa incida soltanto su una specifica modalità di installazione e non impedisca indistintamente l’esercizio dell’attività, è elemento rilevante nella valutazione cautelare del periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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