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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24282/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 16/06/2023 che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per concorso nell'importazione dall'Albania di circa 900 kg di marijuana (artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 146/2006 in relazione alla contestata aggravante speciale della transnazionalità, sostenendo mancata prova della strutturazione del gruppo e dell'origine albanese della droga nonché la sua consapevolezza; 2) violazione delle norme sul calcolo della pena (art. 133 c.p., art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e vizio di motivazione laddove la Corte avrebbe utilizzato il dato ponderale sia per la pena base sia per l'aggravamento ex art. 80 DPR 309/1990; 3) vizio nella determinazione della prescrizione (art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p.), sostenendo che l'aggravante ad "effetto speciale" era stata in concreto considerata come comune e pertanto non doveva incidere sul computo della prescrizione, con conseguente estinzione del reato commesso il 16/02/2013. Chiedeva annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul merito: 1) ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante speciale della transnazionalità (L. n.146/2006, art.4 e art.61-bis c.p.), rilevando elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di un gruppo criminoso con basi logistiche e rapporti stabili e la consapevolezza del ricorrente circa la provenienza della sostanza; è stato ribadito il principio per cui la transnazionalità si estende anche ai concorrenti che abbiano contribuito al reato commesso da appartenenti al sodalizio, senza necessità di appartenenza al gruppo; 2) ha escluso l'uso illegittimo del dato ponderale sia per la determinazione della pena base sia per l'aggravamento, constando che la Corte territoriale aveva considerato anche le modalità del fatto e l'elevato disvalore della condotta; 3) ha respinto la censura sulla prescrizione applicando il principio per cui, ai fini del calcolo della prescrizione, le aggravanti ad effetto speciale rilevano nel loro aumento massimo previsto dalla legge; con riferimento al caso concreto, calcolando l'aumento massimo per le aggravanti autonome e ad effetto speciale, il termine massimo di prescrizione non era maturato (termini fissati in base agli edittali e agli atti interruttivi, con scadenza del termine massimo al 16/02/2028). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista in dispositivo.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme che descrivono il reato contestato (concorso nel reato di importazione di sostanze stupefacenti). Utilizzate per definire il fatto-reato per cui è stata pronunciata la condanna.

  • Legge n. 146/2006, artt. 3 e 4

    Definiscono l'aggravante della transnazionalità: rilevano l'operare di gruppi criminali impegnati in attività illecite in più di uno Stato; la Corte ha applicato la nozione richiamando i criteri di stabilità, minimo di organizzazione e non occasionalità.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Disciplina l'aggravante speciale della transnazionalità. La Corte ha ritenuto che tale aggravante sia oggettiva ed estensibile ai concorrenti che abbiano contribuito al reato commesso da membri del gruppo, anche se non appartenenti al sodalizio.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante ad "effetto speciale" prevista nel testo unico sugli stupefacenti (es. aumento edittale per talune condotte). La Corte ha considerato tale aggravante ai fini del calcolo della prescrizione nel suo aumento massimo.

  • art. 63 cod. pen.

    Regole sulla determinazione della pena e sul concorso di circostanze; la Corte ha richiamato il principio che il fatto costituente una circostanza non può essere valutato sia nella pena base sia nella circostanza stessa e le regole per il concorso di più aggravanti ad effetto speciale (comma 4).

  • art. 157 cod. pen.

    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilità dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanza attenuanti e dell'aumento per le circostanza aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, ai fini del calcolo della prescrizione, le aggravanti ad effetto speciale rilevano considerando l'aumento massimo previsto dalla legge, non l'aumento concretamente applicato dal giudice.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato per il calcolo del termine massimo di prescrizione in relazione agli atti interruttivi; la Corte ne ha fatto uso per determinare il termine massimo applicabile al caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul trattamento sanzionatorio (pena base, circostanze). È stata menzionata nelle censure del ricorrente e richiamata nella valutazione della corretta applicazione delle regole di quantificazione della pena.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dalle censure del ricorrente in tema di giusto processo e motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito adeguata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in tema di diritto a un equo processo; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni riconducibili a motivazione insufficiente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al computo dei termini; la Corte ha esaminato il tema della prescrizione alla luce dell'art. 157 c.p. e della giurisprudenza consolidata.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento circa l'estensione dell'inammissibilità ai motivi nuovi; la Corte ha confermato che l'inammissibilità si estende anche ai motivi nuovi proposti in cassazione.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità dei motivi; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alle conseguenze sulla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • L'aggravante della transnazionalità (L. n.146/2006, art.4 e art.61-bis c.p.) può essere applicata anche a chi non è formalmente membro del gruppo criminoso, purché abbia contribuito al reato commesso da appartenenti al sodalizio; per contrastarla è necessario dimostrare l'assenza di consapevolezza rispetto all'apporto del gruppo o l'assenza degli elementi di struttura/stabilità tipici del gruppo transnazionale.
  • Il giudice non può utilizzare lo stesso fatto sia per formare la base di calcolo della pena sia per giustificare una circostanza aggravante o attenuante (art. 63 c.p.); tuttavia la motivazione che tenga conto di elementi diversi dal solo dato ponderale (es. modalità, ruolo e disvalore della condotta) è legittima.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione l'aumento per le aggravanti ad effetto speciale va assunto nel suo massimo previsto dalla legge, indipendentemente dall'aumento concretamente applicato dal giudice, e in caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale si applicano le regole di cumulo previste dall'art. 63 comma 4 c.p.
  • Per contrastare un ricorso in Cassazione è essenziale argomentare sul punto di diritto e sulla motivazione in modo specifico: censure generiche o non supportate dalla concreta illustrazione di errori logico-giuridici rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate e il ricorso inammissibile.
  • Quando si contesta il computo della prescrizione, va considerata la giurisprudenza consolidata sulla rilevanza delle aggravanti autonome e ad effetto speciale e sulla determinazione del termine in base all'aumento edittale massimo.

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