Cassazione Penale, Sentenza n. 4797/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per due episodi di ricettazione (art. 648 c.p., co.2) con applicazione della recidiva pluriqualificata. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale sul trattamento sanzionatorio, rilevando la contraddittorietà del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 c.p. e, al contempo, l'applicazione dell'aumento per recidiva senza un adeguato bilanciamento tra attenuante e aggravante a effetto speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto illegittimo l'aumento di pena operato per la recidiva perché la presenza dell'attenuante speciale ai sensi del cpv. dell'art. 648 c.p. impone il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e non consente un aumento automatico per recidiva sulla pena "attenuata". Richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e la decisione della Corte costituzionale n. 105/2014, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'aumento per la recidiva, eliminando l'incremento di 4 mesi e 20 giorni di reclusione e 200 euro di multa, e ha rideterminato la pena finale in 7 mesi di reclusione e 300 euro di multa (pena base di 6 mesi e 200 euro, aumentata a 7 mesi e 300 euro per la continuazione).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
comma 2, capoverso (cpv.)
Il capoverso dell'art. 648 c.p. è stato considerato non come una autonoma fattispecie di reato ma come circostanza attenuante speciale da includere nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.; il suo riconoscimento può prevalere sull'aumento determinato dalla recidiva ove il bilanciamento lo indichi.
art. 99 cod. pen.
comma primo e secondo n. 1 (recidiva)
L'aumento per recidiva non può essere applicato automaticamente sulla pena già attenuata dall'art. 648 cpv.; occorre il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. per bilanciare l'attenuante speciale con la recidiva.
art. 69 cod. pen.
principio del giudizio di comparazione tra circostanze
Stabilisce il criterio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; l'attenuante speciale prevista dall'art. 648 cpv. deve essere valutata in comparazione con la recidiva e può prevalere su quest'ultima.
Sentenza Corte Costituzionale n. 105/2014
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 69 co.4 c.p. (come modificato dall'art. 3 L. n.251/2005) che vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. sulla recidiva; conferma che l'attenuante può prevalere se il bilanciamento lo richiede.
art. 620 co.1 lett. i) cod. proc. pen.
potere della Corte di cassazione di emendare/ridefinire la pena
Consente alla Corte di cassazione, quando ricorra il caso, di rideterminare direttamente la pena in sede di annullamento senza rinvio; qui utilizzata per rideterminare la pena eliminando l'aumento illegittimo per recidiva.
D.L. n. 137/2020
Richiamato soltanto in ordine alla modalità del giudizio trattato con contraddittorio scritto; non inerisce direttamente al merito della decisione sulla determinazione della pena.
Massime di principio
- L'attenuante speciale prevista dall'art. 648 cpv. deve essere trattata come circostanza attenuante da inserire nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e non come autonoma fattispecie di reato.
- La recidiva (art. 99 c.p.) non può essere automaticamente sommata alla pena già ridotta dall'attenuante speciale: il giudice deve procedere al bilanciamento tra le circostanze e motivare la prevalenza dell'una o dell'altra.
- Se il giudice di primo grado applica un aumento di pena per recidiva in contrasto con il risultato del giudizio di comparazione (determinando un'eccessiva gravosità della sanzione), la Corte d'appello ha il dovere di correggere l'errore e la Corte di cassazione può annullare e, se del caso, rideterminare la pena senza rinvio.
- La Corte costituzionale (n. 105/2014) ha escluso la possibilità di un divieto assoluto di prevalenza dell'attenuante dell'art. 648 cpv. sulla recidiva: il bilanciamento rimane operativo e può portare all'eliminazione dell'aumento per recidiva.
- In sede di impugnazione, anche se la recidiva non è specificamente dedotta in appello, il giudice del merito deve comunque rispettare i criteri di calcolo della pena e non può applicare automaticamente aggravanti che contrastino con le attenuanti riconosciute.
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