Sentenza n. 1918/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.732/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle euro 2.000,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e notificata all'Amministrazione in copia informatica allegata alla PEC contenente il ricorso. Essa si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il Tribunale amministrativo competente, le parti contendenti o gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba identificare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria competente e gli altri elementi utili a individuare la controversia. La procura esaminata, redatta su foglio separato e contenente una formulazione generica riferita al diritto alla Carta docente, non consentiva di individuare lo specifico giudizio di ottemperanza né il giudicato da eseguire. Il Collegio ha escluso che la mera allegazione telematica della copia informatica della procura al ricorso nativo digitale equivalga alla procura apposta in calce o a margine del ricorso: tale equiparazione opera, secondo la decisione, solo quando il contesto documentale unitario consenta di assorbire il requisito di specialità, mentre non supplisce alla genericità intrinseca della procura cartacea separata né dimostra l'anteriorità del suo rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata inoltre esclusa la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la scelta della soluzione meno prudente non integrava obiettiva incertezza normativa o grave impedimento non imputabile. La mancata presenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio ha escluso la necessità di un ulteriore avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di una procura speciale, contenente gli elementi necessari a individuare la controversia, l'autorità giudiziaria e le parti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora richiesta dalla ricorrente nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, poiché il difensore della ricorrente non era presente in camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile; è richiamato insieme all'art. 182 c.p.c. per escludere la sanabilità della carenza originaria della procura.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria della procura non opera quando, nel processo amministrativo, la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; tali presupposti sono stati esclusi.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica equipara, sul piano formale, la procura separata depositata telematicamente alla procura in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia né dimostra l'anteriorità del mandato rispetto alla redazione del ricorso.
art. 22 c.p.a.
È richiamato per sottolineare la generalizzata necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. in relazione all'obbligatorietà, salvo eccezioni, del patrocinio di un avvocato.
Cons. Stato, Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale
La procura speciale deve essere specifica e preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua carenza originaria non è sanabile e, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia, non giustifica di regola l'errore scusabile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficiente l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a individuare la controversia; una procura generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è idonea a conferire lo ius postulandi per uno specifico giudizio di ottemperanza.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e deve essere già valida al momento della sua proposizione; la carenza originaria della procura non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a.
- La procura rilasciata su foglio separato e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale può essere considerata formalmente apposta in calce ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, ma tale equiparazione non esonera dall'indicazione, nella procura, degli elementi necessari a individuare la specifica controversia e non prova l'anteriorità del mandato rispetto alla redazione del ricorso.
- La rimessione in termini per errore scusabile è ammessa soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano orientamenti interpretativi divergenti e la parte abbia scelto la soluzione meno prudente anziché adottare quella maggiormente cautelativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché l'assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione.
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