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Parere

Parere n. 1389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-per l’annullamento: a) del decreto prefettizio n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di mancata approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del connesso rilascio del porto d'arma corta.

Giustizia amministrativa202400956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto prefettizio di mancata approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del connesso rilascio del porto d’arma corta

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio relativo alla nomina a guardia particolare giurata e al rilascio del porto d’arma corta, deducendo violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento, nonché violazione degli artt. 11, 42, 43 e 138 T.U.L.P.S., difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, difetto dei presupposti e contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione. Il diniego era fondato sulle risultanze dell’istruttoria della Questura, secondo cui il ricorrente era stato trovato, durante un controllo, in compagnia di una persona gravata da pregiudizi di polizia e a bordo della medesima autovettura, circostanza ritenuta indicativa di una relazione non occasionale. Il ricorrente ha inoltre proposto istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. La Sezione ha riconosciuto al Prefetto un ampio potere discrezionale nella valutazione dei requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti per la nomina a guardia particolare giurata, considerata la natura dell’attività, il possibile porto di armi e i riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Tale valutazione non richiede necessariamente l’accertamento di una concreta pericolosità sociale né l’esistenza di condanne penali connesse all’uso delle armi, potendo fondarsi su condotte o circostanze idonee a porre in dubbio l’affidabilità dell’interessato. Nel caso concreto, le reiterate valutazioni negative della Questura e la frequentazione non occasionale di un soggetto controindicato sono state ritenute elementi istruttori sufficienti e ragionevolmente valutati dalla Prefettura. Il provvedimento è stato quindi considerato immune da irrazionalità, incoerenza, difetto di istruttoria e carenza motivazionale.

Osservazioni

Motivi relativi alla partecipazione procedimentale e al giusto procedimento

Le censure di violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. non sono state ritenute fondate. Dal testo emerge che la Prefettura ha comunicato il preavviso di diniego e che il ricorrente ha presentato osservazioni, successivamente esaminate mediante una nuova interlocuzione con la Questura.

Requisiti di buona condotta e affidabilità

L’art. 138 T.U.L.P.S. richiede, per la nomina a guardia particolare giurata, il possesso di requisiti soggettivi, morali e professionali, inclusa una buona condotta riferita agli aspetti incidenti sull’attitudine e sull’affidabilità nello svolgimento delle funzioni.

Discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza

Il Prefetto dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, giustificato dalla delicatezza dell’attività e dal connesso possibile uso delle armi. Il sindacato può intervenire quando la valutazione risulti affetta da irrazionalità o incoerenza, vizi che nel caso concreto non sono stati ravvisati.

Rilevanza delle frequentazioni

La frequentazione di persone gravate da procedimenti penali o da pregiudizi di polizia può essere valutata dall’amministrazione ai fini dell’affidabilità del richiedente, soprattutto quando l’attività autorizzata comporta il porto di armi. La circostanza di essere stato trovato a bordo di un’autovettura con un soggetto controindicato è stata ritenuta idonea a far presumere una relazione non occasionale.

Motivazione e istruttoria del diniego

Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo alle risultanze istruttorie della Questura, espresse in due note e confermate anche dopo le osservazioni del ricorrente. Non è necessario che il diniego sia fondato su condanne penali per reati connessi all’uso delle armi o lesivi dell’integrità delle persone e delle cose.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata assorbita in ragione del parere di rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 138 T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931)

    La disposizione richiede requisiti soggettivi, morali e professionali per la nomina a guardia particolare giurata. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, la buona condotta continua a rilevare per gli aspetti incidenti sull’attitudine e sull’affidabilità dell’interessato.

  • artt. 8-13 T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931)

    Prevedono i requisiti generali applicabili alle autorizzazioni di polizia, cui si aggiungono i requisiti specifici richiesti per la nomina a guardia particolare giurata.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e al preavviso di diniego; il procedimento è stato ritenuto rispettoso delle garanzie partecipative, essendo stato comunicato il preavviso e consentita la presentazione di osservazioni.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato invocato in relazione all’obbligo di motivazione; il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il riferimento alle risultanze istruttorie della Questura.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la Sezione non ha ravvisato violazioni.

  • art. 33, comma 1, lett. d), l. 1° marzo 2002, n. 39

    Ha attribuito alla guardia particolare giurata la qualifica di incaricato di pubblico servizio, elemento valorizzato per giustificare il particolare rigore nella valutazione dell’affidabilità.

  • art. 138, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La nomina a guardia particolare giurata e il connesso porto d’arma presuppongono una valutazione particolarmente rigorosa dell’affidabilità e della buona condotta del richiedente, in ragione dei riflessi dell’attività sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.
  • La buona condotta richiesta dall’art. 138 T.U.L.P.S. non deve essere intesa in senso assoluto o meramente etico, ma deve essere valutata in modo finalistico rispetto all’attitudine e all’affidabilità necessarie per lo svolgimento delle specifiche funzioni di guardia particolare giurata.
  • Il diniego della nomina non richiede necessariamente una condanna penale o l’accertamento di una concreta pericolosità sociale, potendo fondarsi su circostanze obiettive idonee a suscitare dubbi ragionevoli sull’affidabilità del richiedente.
  • La frequentazione non occasionale di soggetti gravati da pregiudizi penali o di polizia può costituire elemento legittimamente valutabile dall’autorità di pubblica sicurezza, soprattutto quando il richiedente sia autorizzato a portare armi.
  • La valutazione prefettizia dei requisiti di affidabilità è sindacabile quando presenti irrazionalità o incoerenza, ma non può essere sostituita dal giudice amministrativo con una propria valutazione autonoma degli elementi di rischio.
  • Il preavviso di diniego e la presentazione di osservazioni soddisfano, in linea generale, le garanzie partecipative quando l’amministrazione dia seguito al contraddittorio attraverso un ulteriore esame degli elementi istruttori.

Diniego della nomina a guardia particolare giurata e del porto d’arma

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un aspirante guardia particolare giurata contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente. Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui era stata negata l’approvazione della nomina e il connesso rilascio del porto d’arma corta.

Premesse procedimentali

L’istanza era stata presentata da un istituto di vigilanza in favore del ricorrente. La Questura, nell’ambito dell’istruttoria, aveva espresso parere contrario poiché l’interessato era stato trovato durante un controllo in compagnia di una persona gravata da pregiudizi di polizia. La Prefettura aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il ricorrente aveva presentato osservazioni.

A seguito delle osservazioni, la Prefettura aveva nuovamente interpellato la Questura. Quest’ultima aveva confermato il parere negativo, precisando che il ricorrente era stato controllato a bordo di un’autovettura insieme a una persona controindicata, circostanza ritenuta indicativa di un rapporto non occasionale.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto:

  • la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento;
  • la violazione degli artt. 11, 42, 43 e 138 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
  • il difetto di istruttoria e di motivazione;
  • l’illogicità e il difetto dei presupposti;
  • la contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione.

Il ricorso era corredato da un’istanza cautelare.

Quadro normativo e discrezionalità prefettizia

La Sezione ha ricordato che la nomina a guardia particolare giurata, con la contestuale possibilità di portare armi e munizioni, è soggetta a particolari cautele. L’art. 138 T.U.L.P.S. stabilisce requisiti professionali e morali specifici, che si aggiungono ai requisiti generali previsti dagli artt. 8-13 T.U.L.P.S. La guardia particolare giurata riveste inoltre la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S., come aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 39/2002.

La giurisprudenza richiamata nel parere riconosce al Prefetto un ampio potere di valutazione dell’affidabilità del richiedente. La buona condotta non deve essere apprezzata in termini assoluti o meramente etici, ma in relazione all’attitudine concreta a svolgere le funzioni di guardia giurata e a essere titolare della licenza di porto d’arma.

La Sezione ha inoltre precisato che il diniego non presuppone necessariamente una condanna penale per reati connessi all’uso delle armi, né l’accertamento di una vera e propria pericolosità sociale. È sufficiente che emergano fatti idonei a porre in dubbio l’affidabilità richiesta dalla normativa.

Valutazione delle frequentazioni

Secondo il parere, la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali o da pregiudizi di polizia può assumere rilevanza nella valutazione dell’affidabilità del richiedente. Tale elemento è particolarmente significativo quando l’attività autorizzata comporti il porto di armi, poiché l’autorità di pubblica sicurezza deve valutare anche i rischi derivanti dai rapporti del titolare dell’autorizzazione con soggetti controindicati.

Nel caso concreto, la reiterazione del parere negativo della Questura e la circostanza che il ricorrente fosse stato trovato a bordo di un’autovettura con una persona controindicata sono state ritenute elementi sufficienti per sostenere, secondo un apprezzamento non irrazionale né incoerente, l’assenza del requisito della buona condotta e dell’affidabilità.

Partecipazione, istruttoria e motivazione

La Sezione non ha ravvisato violazioni delle garanzie partecipative. Il ricorrente aveva ricevuto il preavviso di diniego e aveva potuto presentare osservazioni; l’amministrazione aveva poi riattivato l’istruttoria interpellando nuovamente la Questura.

Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato attraverso il richiamo alle risultanze istruttorie, espresse in due diverse note della Questura e confermate dopo l’esame delle osservazioni difensive. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità o contraddittorietà.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo legittimo il diniego prefettizio. L’istanza cautelare è stata assorbita. La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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