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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10941/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte del datore di lavoro poi fallito, della retribuzione di dicembre 2009 e della tredicesima mensilità 2009 a favore di un dipendente che aveva lavorato per la società dal 2006 al 2013 ed era rimasto sospeso dall'attività dal 14 dicembre 2009 in CIGS. Il lavoratore aveva agito il 27 dicembre 2010 per accertare i propri crediti retributivi e, in seguito al fallimento del datore, aveva chiesto al Fondo di garanzia il pagamento delle somme. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che i crediti rientrassero nei dodici mesi rilevanti, anche per effetto della neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale straordinaria. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, lett. a), e 3, del d.lgs. n. 80 del 1992, sostenendo che le somme richieste non rientrassero nel "trimestre rilevante" e che, comunque, il computo temporale dovesse essere fatto con riferimento alla domanda giudiziale diretta all'apertura della procedura concorsuale, con esclusione dei periodi non lavorati privi di diritto alla retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione afferma che, per l'intervento del Fondo di garanzia, i tre mesi retributivi tutelati devono collocarsi entro i dodici mesi anteriori alla domanda giudiziale rilevante ai fini dell'apertura della procedura concorsuale; inoltre, i periodi di sospensione dal lavoro che non danno diritto alla retribuzione devono essere neutralizzati e non possono fondare da soli l'accesso alla garanzia. Nel caso concreto, poiché l'azione era stata proposta il 27 dicembre 2010 e le somme rivendicate si riferivano a dicembre 2009 e alla relativa quota di tredicesima, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse applicato in modo non corretto la disciplina, imponendo un nuovo esame della domanda alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'erronea applicazione della disciplina del Fondo di garanzia da parte del giudice di merito

  • artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, lettera a), e 3, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    disciplinano i presupposti temporali e oggettivi dell'intervento del Fondo di garanzia; il termine di dodici mesi e il trimestre rilevante devono essere letti in rapporto alla domanda giudiziale e alle retribuzioni effettivamente dovute

  • art. 267 TFUE

    richiamato solo per escludere la necessità, nel caso concreto, di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

  • art. 414 c.p.c.

    indica la data di proposizione del ricorso del lavoratore, rilevante per il computo del termine annuale

  • Direttiva 1980/987/CEE

    costituisce il parametro eurounitario di riferimento rispetto al quale la disciplina interna è ritenuta più favorevole

  • sentenza CGUE 10 luglio 1997, causa C-373/95

    richiamata per individuare il dies a quo del termine annuale in relazione alla domanda di apertura della procedura concorsuale

Massime di principio

  • Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per crediti retributivi insoluti, il trimestre tutelato deve ricadere entro i dodici mesi anteriori alla domanda giudiziale rilevante per l'apertura della procedura concorsuale, non già rispetto alla sola data di apertura della procedura stessa.
  • Nel computo del periodo utile vanno neutralizzati i periodi di sospensione del rapporto che non comportano diritto alla retribuzione, poiché la tutela riguarda solo mensilità effettivamente maturate e non pagate.
  • La nozione di 'iniziativa giudiziaria' rilevante ai fini del termine annuale comprende qualsiasi atto del lavoratore preordinato a far dichiarare l'insolvenza del datore o a far valere il proprio credito nei suoi confronti.
  • Quando la disciplina interna è interpretata in modo coerente con il diritto dell'Unione, non è necessario disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se non emergono argomenti decisivi per rimettere in discussione l'orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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