Sentenza n. 636/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2024 del Comune di Grottaglie - Settore Sviluppo Economico e Innovazione, notificato in pari data, per il cui tramite l’intimata Amministrazione Comunale determinava “la decadenza dal diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar di proprietà comunale sito all’interno del -OMISSIS- e a mezzo distributori automatici installati sul terrazzino del -OMISSIS- prospiciente via -OMISSIS-, e la decadenza della connessa concessione di suolo pubblico”; nonché ove necessario e per quanto di interesse: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 2 maggio 2024 del Comune di Grottaglie, recante la “comunicazione di avvio del procedimento, ex L. n. 241/1990, preordinato alla dichiarazione di decadenza del contratto di concessione in uso di -OMISSIS- e del diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar e a mezzo distributori automatici ivi presenti”; - della nota (di contestazione) prot. n. -OMISSIS- del 12 giugno 2024 del Comune di Grottaglie; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 del Comune di Grottaglie; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 18 maggio 2023 del Comune di Grottaglie; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023 del Comune di Grottaglie; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2024 del Comune di Grottaglie; - di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale. nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente --OMISSIS- S.r.l. esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar di proprietà comunale sito all’interno del -OMISSIS- e a mezzo distributori automatici installati sul terrazzino del -OMISSIS- prospiciente via -OMISSIS-. Per quanto riguarda il ricorso incidentale dal Comune di Grottaglie il 25.01.2025: per la formulazione, in via riconvenzionale, della domanda di accertamento e declaratoria della decadenza/risoluzione del rapporto concessorio per gravi inadempimenti imputabili alla -OMISSIS- e per la condanna della medesima società al risarcimento dei danni subiti dal Comune, con riserva di richiedere i danni ulteriori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dal diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dalla connessa concessione di suolo pubblico
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento comunale del 26 novembre 2024 con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza dal diritto di esercitare l’attività di somministrazione nel chiosco bar e mediante distributori automatici, nonché la decadenza della connessa concessione di suolo pubblico. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto a proseguire l’attività. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3 l. 241/1990; nullità per difetto di un elemento essenziale del provvedimento; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e delle clausole del contratto di concessione relative agli obblighi della concessionaria e alla decadenza; eccesso di potere per sviamento; istruttoria inesistente, carente o superficiale; illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; illegittimità derivata della revoca dell’autorizzazione amministrativa, con dedotta violazione anche degli artt. 41 e 97 Cost. Il Comune ha proposto ricorso incidentale e domande riconvenzionali, chiedendo l’accertamento della decadenza o risoluzione del rapporto concessorio per la clausola risolutiva espressa e per ulteriori gravi inadempimenti, nonché il risarcimento dei danni, deducendo in particolare la chiusura reiterata delle strutture, l’inosservanza degli orari di apertura, la mancata esecuzione degli interventi di cura del verde e della pulizia del parco, l’omessa manutenzione e la mancata realizzazione di interventi migliorativi. Dopo la fase cautelare, nella quale il TAR aveva inizialmente sospeso in via presidenziale l’atto e poi respinto la domanda cautelare, mentre il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare valorizzando il periculum, le parti hanno raggiunto un accordo bonario e hanno rinunciato agli atti sia del ricorso introduttivo sia del ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che i difensori delle parti, mediante atto sottoscritto anche personalmente dall’amministratore unico della società e depositato il 1° aprile 2026, avevano dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, compreso quello ampliato dal ricorso incidentale. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure della società, le eccezioni del Comune, la domanda di accertamento della decadenza o risoluzione del rapporto concessorio e le domande risarcitorie. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della concorde rinuncia delle parti a insistere sulle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio, applicata dal Collegio per dichiarare l’estinzione del giudizio introduttivo e incidentale.
art. 1456 c.c.
Richiamato dalla società ricorrente in relazione alla clausola risolutiva espressa, senza essere esaminato nel merito a causa dell’estinzione del giudizio.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato per contestare motivazione e legittimità del provvedimento di decadenza, senza decisione di merito.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, validamente manifestata dalle parti secondo le forme previste dall’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., anche quando il giudizio sia stato ampliato da un ricorso incidentale.
- Quando le parti rinunciano agli atti sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale, il giudice non deve esaminare le questioni di giurisdizione, i motivi di legittimità, le domande di accertamento e le pretese risarcitorie dedotte nel processo.
- La sottoscrizione dell’atto di rinuncia da parte dei difensori e, per la società, anche del legale rappresentante consente al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio, ove la rinuncia riguardi espressamente anche il ricorso incidentale.
- Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando le parti, a seguito della definizione bonaria della controversia, dichiarano di non insistere sulle relative pretese.
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