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Ordinanza

Ordinanza n. 299/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – del verbale del Consiglio di Classe n. -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS- di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Consiglio disponeva la non ammissione del ricorrente agli esami di Stato, e degli atti connessi;

Giustizia amministrativa202600987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale del consiglio di classe recante la non ammissione agli esami di Stato, con atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Lo studente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale del consiglio di classe con cui era stata disposta la sua non ammissione agli esami di Stato. Il giudizio cautelare non è stato esaminato nel merito perché il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Il ricorrente ha tuttavia presentato un'istanza istruttoria volta all'acquisizione della documentazione relativa alle verifiche svolte nelle materie di italiano e latino durante l'anno scolastico, comprese le griglie di valutazione.

La decisione

Il TAR ha dato atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha disposto un incombente istruttorio a carico del liceo statale, ordinando il deposito, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dei documenti riguardanti le verifiche di italiano e latino effettuate nei confronti del ricorrente nel corso dell'anno scolastico, incluse le relative griglie di valutazione. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento della non ammissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla domanda cautelare, alla quale il ricorrente ha rinunciato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando il ricorrente rinuncia alla domanda cautelare, il giudice deve darne atto senza pronunciarsi sulla fondatezza cautelare, potendo comunque esaminare e decidere le istanze istruttorie riferite alla controversia principale.
  • Ai fini dell'istruttoria sul provvedimento di non ammissione agli esami di Stato, il giudice può ordinare all'istituzione scolastica il deposito della documentazione relativa alle verifiche svolte e delle corrispondenti griglie di valutazione, quando tali atti siano rilevanti per il controllo giurisdizionale della valutazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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