Cassazione Penale, Sentenza n. 1344/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di 137 case mobili e 10 strutture lignee installate nel campeggio, contestando la sussistenza del fumus commissi delicti per lottizzazione abusiva e violazioni paesaggistiche e denunciando: (1) erronea interpretazione del richiamato art. 3, comma 1, lett. e), n. 5 del d.P.R. n. 380/2001 non tenendo conto della modifica della legge n. 120/2020 (che ha inserito l'espressione "siano collocate anche in via continuativa"), con la conseguente estensione dell'edilizia libera; (2) violazione del principio di proporzionalità per il sequestro di tutte le unità, incluse quelle non installate o facilmente rimovibili; (3) assenza del requisito di stabilità/temporaneità (assenza di occupanti al momento del sopralluogo) e richiamo a precedenti regionali che, in alcuni periodi, esentavano tali opere dalla rilevanza urbanistica/paesaggistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto irrilevante l'uso nella motivazione da parte del Tribunale di uno stralcio normativo anteriore alla modifica del 2020, poiché la novella non ha esteso la disciplina in modo da legittimare costruzioni stabilmente destinate ad abitazione: rilevano il collegamento stabile al terreno e agli allacciamenti (e le opere accessorie permanenti). Ha confermato che sussistono indici del fumus per lottizzazione abusiva (ancoraggi non temporanei, collegamenti a reti idriche/elettriche, opere lignee infisse al suolo) e che il sequestro, anche di manufatti non ancora installati, è legittimo in vista della possibile confisca dell'intera lottizzazione. Ha inoltre richiamato il limite dell'impugnazione in Cassazione (art. 325 c.p.p.) sul vizio di legge.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), n. 5
"esigenze meramente temporanee ... in strutture ricettive all'aperto" (con la modifica del 2020 inserite le espressioni "o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa,")
La Corte interpreta la norma nel senso che rimangono escluse dall'obbligo di permesso a costruire solo le unità mobili prive di collegamento permanente al terreno e con meccanismi di rotazione; la modifica del 2020 non legittima strutture stabilmente ancorate o con allacciamenti permanenti
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2
confisca obbligatoria in caso di lottizzazione abusiva
La possibile confisca dell'intera area e delle opere realizzate giustifica misure cautelari estese proprio per preservare l'efficacia della futura pronuncia
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
In Cassazione le ordinanze cautelari reali sono impugnabili limitatamente al vizio di violazione di legge; non è consentito un sindacato ampissimo sul merito della motivazione se non in caso di motivazione mancante o solo apparente
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
L'obbligo di motivazione degli atti giustifica il controllo giurisdizionale: la motivazione assente o meramente apparente integra violazione di legge
Decreto-legge n. 76 del 2020 (art. 10), convertito con legge n. 120/2020
La modifica ha specificato la portata dell'edilizia libera per alcune unità mobili, ma non ha eliminato il requisito che tali unità non abbiano collegamenti di natura permanente col terreno
Leggi regionali Sardegna n. 22/1984 e n. 21/2011; sentenza Corte costituzionale n. 189/2016
Eventuali autorizzazioni o esenzioni regionali non influenzano automaticamente la rilevanza penale se incompatibili con norme statali o cessate dalla declaratoria di incostituzionalità; la Corte non ha riconosciuto automatica scriminante penale sulla base di norme regionali
Codice di procedura penale, art. 616
Base normativa per la condanna alle spese processuali e alla sanzione accessoria nella fase di cassazione
Massime di principio
- In ipotesi di sequestro per lottizzazione abusiva il giudice valuta complessivamente l'esistenza del fumus delicti sulla base di indici come ancoraggi permanenti al terreno, collegamenti non precari a reti idriche/elettriche/fognarie, e la presenza di opere accessorie permanenti; non è decisivo che al momento del sopralluogo non vi fossero occupanti
- La modifica normativa che estende l'edilizia libera alle "unità abitative mobili ... collocate anche in via continuativa" non autorizza opere con collegamenti di natura permanente o ancoraggi stabili: la temporaneità dell'ancoraggio è criterio funzionale, non puramente cronologico
- Il sequestro cautelare può riguardare l'intera struttura e anche manufatti non ancora installati seò prevedibile la medesima destinazione d'uso; ciò è giustificato quando è concreta la prospettiva di confisca dell'intera lottizzazione
- Il superamento dei limiti numerici o di capienza autorizzata del campeggio ha rilievo anche penale in quanto incide sull'impatto urbanistico e paesaggistico, non solo su profili amministrativi
- Le autorizzazioni e gli atti amministrativi elencati dal privato non valgono a prova della conformità delle opere se la loro efficacia dipende a sua volta dal rispetto di altre disposizioni (urbanistiche/paesaggistiche) che sono oggetto dell'accertamento penale
- In Cassazione il sindacato sulle ordinanze cautelari reali è limitato al vizio di violazione di legge; le censure di merito sulla motivazione sono ammissibili solo se la motivazione manca o è meramente apparente
- La rilevanza di normative regionali che, in passato, avevano ridotto la rilevanza urbanistica di certe strutture va valutata rispetto alla loro vigenza e compatibilità con il diritto statale e alle decisioni di incostituzionalità intervenute
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1321/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1323/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1324/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1325/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1326/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1327/2022 del 14/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →