Sentenza n. 4341/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Pavia, Area 4 - Pianificazione Territoriale e di Settore, Tutela e Conservazione del territorio, datato 3 aprile 2026, recante "Riscontro alla nota del 26.03.2026, acquisita al PG 37673/2026; ad oggetto: Opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso agli atti (Prot. Gen. 32471 del 16.03.2026) formulata dal Sig. Paolo Invernizzi", con cui l'Amministrazione, disattendendo l'opposizione del controinteressato Sig. Raffaele D'Arena, ha ritenuto sussistente in capo al richiedente un interesse concreto, diretto e attuale a conoscere tutte le attività in materia edilizia poste in essere dal confinante e ha disposto l'evasione della richiesta ostensive; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresi, per quanto occorra, gli atti di materiale ostensione eseguiti in forza del provvedimento impugnato; - nonché, ai fini dell'eliminazione di ogni effetto conformativo derivante dall'atto impugnato, per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento amministrativo che ha disatteso l'opposizione del controinteressato e consentito l'ostensione della documentazione richiesta in assenza dei presupposti di legge. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di Pavia, Area 4 - Pianificazione Territoriale e di Settore, Tutela e Conservazione del territorio, datato 26 maggio 2026, recante "Riscontro alla nota del 22.05.2026, acquisita al PG 61583/2026; ad oggetto: Opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso agli atti (acquisita al Prot. Gen. 0057835/2026 [rectius 0057838/2026], del 14.05.2026) formulata dal Sig. Paolo Invernizzi e Vs comunicazione di avvio del procedimento", con cui l’Amministrazione ha ritenuto sussistente in capo al richiedente un interesse concreto, diretto e attuale a conoscere tutte le attività in materia edilizia poste in essere dal confinante e ha disposto l’evasione della richiesta ostensiva; - del provvedimento del Comune di Pavia, Area 4 - Pianificazione Territoriale e di Settore, Tutela e Conservazione del territorio, datato 19 giugno 2026, recante “Riscontro alla nota del 12.06.2026, acquisita al PG 68919/2026; ad oggetto: Opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso agli atti (acquisita al Prot. Gen. 0064560/2026) formulata dal sig. Paolo Invernizzi e Vs. comunicazione di avvio del procedimento del 4.06.2026”, con cui l’Amministrazione ha nuovamente disatteso l’opposizione del controinteressato e preannunciato l’evasione della richiesta ostensiva; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresi, per quanto occorra, gli atti di materiale ostensione eseguiti in forza del provvedimento impugnato; - nonché, ai fini dell’eliminazione di ogni effetto conformativo derivante dagli atti impugnati, per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti del Comune di Pavia del 3 aprile, 26 maggio e 19 giugno 2026 che hanno accolto le richieste di accesso del vicino alla documentazione edilizia e tecnica relativa all’immobile del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (richiedente accesso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario dell’immobile ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il provvedimento comunale del 3 aprile 2026 che aveva respinto la sua opposizione all’accesso del vicino a titoli edilizi, eventuali istanze di sanatoria, relazioni energetiche e pratiche eventualmente in corso. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, per mancata verifica della strumentalità della documentazione rispetto al diritto di difesa invocato dal richiedente, assenza di allegazioni su fatti nuovi rispetto alle precedenti istanze già evase e violazione della proporzionalità; ha inoltre evidenziato il carattere esplorativo e defatigatorio della richiesta, la reiterazione delle istanze e il fatto che nel giudizio civile sulle immissioni acustiche erano già state svolte misurazioni ritenute sufficienti dal CTU. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti del 26 maggio e 19 giugno 2026, relativi a ulteriori richieste, via via più ampie, di documenti edilizi, energetici, impiantistici, paesaggistici e strutturali, formulate in relazione anche a procedimenti civile, penale e amministrativo pendenti tra le parti. Il Comune e il richiedente hanno eccepito la carenza di interesse, rilevando l’avvenuta ostensione, e hanno contestato nel merito le censure.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse: la documentazione richiesta con l’istanza del 16 marzo 2026 era stata trasmessa il 3 aprile 2026, prima della proposizione del ricorso. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, per la stessa ragione, nella parte relativa al provvedimento del 26 maggio 2026: la documentazione era stata trasmessa il 26 maggio, prima della notificazione dei motivi aggiunti. La domanda di annullamento del provvedimento del 19 giugno 2026 è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i documenti erano stati trasmessi il 25 giugno 2026, dopo la notificazione ma prima del deposito dei motivi aggiunti. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure sulla legittimità dell’accesso; non ha adottato statuizioni autonome sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento, non essendo stata proposta domanda risarcitoria e non risultando più utile l’annullamento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La controversia è stata proposta con il rito in materia di accesso; la decisione ha tuttavia definito le domande per carenza originaria o sopravvenuta di interesse, senza decidere la legittimità sostanziale dell’accesso.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Non risultando più utile per il ricorrente, per le ragioni sopra evidenziate, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e non avendo egli formulato istanze risarcitorie (v. art. 34, comma 3, c.p.a.), nulla deve disporsi in ordine alla consequenziale domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento amministrativo, proposta dal ricorrente medesimo “ai fini dell’eliminazione di ogni effetto conformativo” derivante dagli atti gravati.
Quando viene meno l’utilità dell’annullamento e non è stata proposta domanda risarcitoria, non è sufficiente una richiesta di accertamento dell’illegittimità del comportamento formulata al solo fine di eliminare effetti conformativi per mantenere una decisione sulla controversia.
Massime di principio
- Il ricorso contro l’accoglimento di un’istanza di accesso è inammissibile per carenza originaria di interesse se, prima della sua proposizione, l’amministrazione ha già trasmesso al richiedente la documentazione contestata.
- Se la documentazione oggetto dell’accesso viene ostesa dopo la proposizione del ricorso ma prima dell’introduzione dei motivi aggiunti contro il relativo provvedimento, la domanda di annullamento è inammissibile per carenza originaria di interesse; se l’ostensione interviene dopo l’introduzione della domanda, questa diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Una domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento amministrativo, proposta al solo fine di eliminare effetti conformativi dopo che l’annullamento non è più utile, non giustifica una pronuncia quando non sia stata formulata domanda risarcitoria.
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