Cassazione Penale, Sentenza n. 30201/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione che disponeva la sospensione della patente di guida, la parte di sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Prefetto di Varese per gli eventuali provvedimenti di competenza. La dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato (esito positivo della messa alla prova) è rimasta inalterata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: il ricorrente censura la pronuncia del Tribunale che, pur avendo dichiarato l'estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., ha altresì disposto la sospensione della patente di guida. Il motivo sostiene che la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria di competenza del Prefetto (art. 224 cod. strada) e che, secondo costante giurisprudenza, il giudice penale non può applicarla quando il reato è estinto per messa alla prova.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186, commi 6 e 7
Norma che riguarda le fattispecie di guida sotto l'influenza di alcool; richiamata per il tipo di reato contestato. Non impedisce che, in caso di estinzione per messa alla prova, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative accessorie resti all'organo amministrativo.
codice penale, art. 168-ter
Norma che disciplina la messa alla prova e l'estinzione del reato in caso di esito positivo; la Corte interpreta che l'estinzione per messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e impedisce l'applicazione da parte del giudice di sanzioni amministrative accessorie che siano di competenza prefettizia.
codice della strada, art. 224, comma terzo
Attribuisce al Prefetto la competenza in materia di revoca/sospensione della patente; la Corte lo interpreta come regola generale che esclude l'applicazione giudiziale dell'accessorio amministrativo quando il reato è estinto per messa alla prova, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
codice della strada, art. 186 comma nono-bis e art. 187 comma ottavo-bis
Previsioni normative che consentono, in specifiche ipotesi (sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità), al giudice di applicare accessori amministrativi in deroga alla competenza del Prefetto; la Corte distingue queste situazioni dalla messa alla prova.
Massime di principio
- Quando un reato viene dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), il giudice penale non deve imporre sanzioni amministrative accessorie di competenza prefettizia, come la sospensione o revoca della patente.
- La competenza a decidere su sospensione o revoca della patente resta in via ordinaria al Prefetto (art. 224 c.d.s.); se il giudice erratamente dispone tali misure, la cassazione annullerà la statuizione e gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa.
- Esistono eccezioni in cui la legge attribuisce al giudice la competenza per sanzioni accessorie (es. misure legate alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità): in tali ipotesi il giudice può intervenire, ma sono fattispecie distinte dalla messa alla prova.
- Per il difensore, in simili pronunce di merito, è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza del giudice a irrogare l'accessorio amministrativo e richiedere l'annullamento limitato alla statuizione amministrativa.
- Per l'amministrazione (Prefettura), la trasmissione degli atti da parte dell'ufficio giudiziario consente valutazioni e provvedimenti autonomi di natura amministrativa anche dopo l'annullamento giudiziale della misura imposta dal giudice.
- La distinzione sostanziale è che la messa alla prova comporta estinzione senza accertamento di colpevolezza penale, mentre altre misure (ad es. sanzioni sostitutive) presuppongono valutazioni che consentono al giudice di applicare accessori.
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