Sentenza n. 1711/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto e revoca del nulla osta al lavoro subordinato a tempo determinato, fondato sull'indicazione originaria di una durata contrattuale di sei mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato domanda di nulla osta al lavoro subordinato a tempo determinato nell'ambito del Decreto Flussi, indicando per errore nel modulo informatico una durata del rapporto di sei mesi. Nel corso del procedimento, a seguito della richiesta di integrazione documentale, aveva trasmesso il DURC e proposte contrattuali corrette, nelle quali era indicata la durata conforme alla normativa vigente e alle tredici mensilità di retribuzione. Prima dell'adozione del provvedimento finale aveva inoltre comunicato spontaneamente allo Sportello Unico che l'indicazione dei sei mesi era frutto di un errore materiale di compilazione. Dopo il preavviso di rigetto, la società aveva presentato osservazioni insistendo sulla natura materiale ed emendabile dell'errore. Il provvedimento impugnato aveva tuttavia ritenuto che, pur trattandosi di errore materiale, l'ufficio non potesse procedere al suo superamento perché il procedimento risultava ormai chiuso. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, per mancata attivazione del soccorso istruttorio e mancata rettifica dell'istanza erronea o incompleta. Con il quarto motivo ha censurato l'omessa motivazione sulle proposte contrattuali corrette trasmesse il 25 maggio 2026 e l'eccesso di potere derivante dall'affermazione formalistica della chiusura del procedimento. Con il quinto motivo ha dedotto l'eccesso di potere in relazione alla ritenuta non emendabilità dell'errore. Il giudice ha esaminato prioritariamente tali motivi, in assenza di una graduazione espressa nel ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a. Il TAR ha ritenuto provato che l'indicazione della durata di sei mesi costituisse un mero errore materiale, valorizzando: la circostanza che la durata minima del rapporto a tempo determinato fosse fissata dalla normativa in tredici mesi; la rettifica spontanea richiesta dalla società prima che l'errore fosse rilevato dalla Prefettura; la riferibilità dell'errore alla compilazione di un singolo dato numerico; e la qualificazione dello stesso errore come materiale da parte della stessa amministrazione. Il diniego di rettifica ha violato l'art. 6, comma 1, l. n. 241/1990 ed è incorso in eccesso di potere, poiché la motivazione secondo cui il procedimento era ormai chiuso è stata ritenuta formalistica e non idonea a impedire la correzione dell'errore. Il TAR ha richiamato il principio di inesauribilità del potere amministrativo, ritenendo che l'amministrazione possa correggere o rettificare un proprio provvedimento anche dopo la sua emanazione, pur nei limiti posti dagli istituti di semplificazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. È stato annullato il provvedimento impugnato e le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di € 2.000,00, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
la motivazione della sentenza in forma semplificata può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
Consente la definizione della causa con sentenza semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di un punto di fatto o di diritto risolutivo, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza in forma semplificata può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
Richiamato insieme all'art. 60 c.p.a. quale fondamento della motivazione sintetica della sentenza.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
Impone al responsabile del procedimento di poter chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e fonda la possibilità di correggere un errore materiale emendabile nella domanda amministrativa.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è stata applicata dall'amministrazione mediante la comunicazione dei motivi ostativi, cui la società ha presentato osservazioni; non costituisce tuttavia la norma decisiva dell'annullamento.
Massime di principio
- Quando un dato contenuto in un'istanza amministrativa è riconducibile a un mero errore materiale di compilazione, l'amministrazione deve consentirne la rettifica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, purché l'errore sia oggettivamente riconoscibile e la correzione non comporti una sostanziale modifica dell'originaria domanda.
- La richiesta spontanea di correzione dell'errore materiale presentata dall'interessato prima della sua rilevazione da parte dell'amministrazione costituisce un elemento rilevante per escludere l'intento elusivo e confermare l'emendabilità dell'errore.
- La mera chiusura del procedimento non impedisce all'amministrazione di correggere o rettificare un errore materiale, poiché il potere amministrativo non si esaurisce in modo tale da precludere ogni successivo intervento correttivo, nei limiti previsti dagli istituti di semplificazione e dalle regole applicabili.
- È viziata per violazione di legge ed eccesso di potere la motivazione che rifiuti la rettifica di un errore materiale in base alla sola ragione formalistica della chiusura del procedimento, senza considerare gli elementi documentali successivamente prodotti e idonei a dimostrare il dato corretto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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