Cassazione Penale, Ordinanza n. 01826/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che applicava la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che si trattava di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, con pena determinata in conformità al patto processuale, e che il motivo attinente al trattamento sanzionatorio non era consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse proposto per un motivo non consentito dalla legge contro una sentenza di applicazione della pena e che la pena fosse stata applicata secondo il patto processuale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'impugnazione fosse stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
È il titolo di reato per cui è stata applicata la pena; dal testo emerge soltanto che si tratta della fattispecie contestata, senza ulteriori sviluppi sul merito.
art. 133 c.p.
È richiamato come parametro invocato dal ricorrente per censurare la determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la trattazione de plano del ricorso, perché l'impugnazione era manifestamente inammissibile.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Preclude il motivo di ricorso dedotto, trattandosi di impugnazione contro sentenza di applicazione della pena proposta per un motivo non consentito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non esente da colpa, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo i motivi consentiti dalla legge; il ricorso fondato su una censura estranea ai limiti legali di impugnazione è inammissibile.
- Quando la pena è stata applicata in conformità al patto processuale, non è consentito in cassazione sindacare la determinazione del trattamento sanzionatorio invocando genericamente l'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nei casi di manifesta inammissibilità, il ricorso può essere deciso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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