Sentenza n. 284/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 15/10/2024), a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in favore di -ricorrente- (prot. n. -OMISSIS-), senza valutare la ricorrenza dei presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o il rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, motivato dalla residenza anagrafica presso un indirizzo fittizio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Torino ha respinto l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, risultando anagraficamente residente presso un indirizzo fittizio assegnato dal Comune a persone in condizione di vulnerabilità. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria, il travisamento e la violazione del principio di proporzionalità, lamentando che l'Amministrazione avesse valorizzato esclusivamente il dato formale della residenza senza verificare la reale condizione alloggiativa e senza considerare i suoi legami sociali e familiari, nonché i redditi prodotti successivamente alla presentazione dell'istanza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, sostenendo che l'assenza dal territorio italiano nel biennio 2020-2022, coincidente con la pandemia da COVID-19, non potesse giustificare la revoca del titolo. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998 e del principio di economicità dell'azione amministrativa, per il mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo in caso di revoca del titolo per lungo soggiornanti. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, precisando che non vi era stata revoca del titolo, ma soltanto reiezione della richiesta di aggiornamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché non risultava adottato alcun nuovo provvedimento sostitutivo dopo la sospensione cautelare del diniego. Ha dichiarato inammissibili, per carenza di interesse e non pertinenza rispetto al contenuto dell'atto impugnato, il secondo e il terzo motivo: il provvedimento non aveva disposto la revoca del permesso per lungo soggiornanti, ma aveva respinto la richiesta di aggiornamento, e l'Amministrazione aveva escluso la rilevanza dell'assenza dal territorio italiano. Ha invece accolto il primo motivo. La residenza anagrafica presso un indirizzo fittizio, se ottenuta secondo legge, costituisce una residenza legale e non è di per sé ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo, né determina una presunzione di mancato radicamento sociale e lavorativo o di irreperibilità. L'Amministrazione deve verificare concretamente se tale strumento sia stato utilizzato per eludere la legge o costituisca un rischio per la sicurezza pubblica o per altri interessi tutelati, dando conto di tale verifica nella motivazione. Nel caso concreto la Questura aveva fondato il diniego esclusivamente sulla residenza presso l'indirizzo fittizio, senza esaminare i legami socio-economici del ricorrente e senza prospettare ragioni di revoca del titolo. Il TAR ha inoltre richiamato il tendenziale automatismo del rinnovo del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, essendo lo status permanente e potendo la revoca intervenire soltanto nelle ipotesi tassative previste dall'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998. Ha quindi annullato il provvedimento e restituito gli atti all'Amministrazione per il riesame, lasciando impregiudicato il potere di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, una misura di revoca nel rispetto delle garanzie procedimentali e partecipative. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è connotato da tendenziale automatismo, poiché il titolo riconosce stabilmente lo status di lungo soggiornante e non richiede una rinnovata verifica dei requisiti originari, salvo il potere di revoca nei casi previsti dalla legge.
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
La residenza presso un indirizzo fittizio non è di per sé ostativa al rinnovo; l'Amministrazione deve compiere una verifica concreta circa l'eventuale uso elusivo dell'iscrizione o il rischio per la sicurezza pubblica, mentre la revoca è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dal comma 7.
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
L'assenza dal territorio italiano rileva ai fini dell'eventuale revoca del permesso per lungo soggiornanti, non quando l'Amministrazione abbia espressamente escluso di procedere alla revoca e abbia adottato soltanto un diniego di aggiornamento.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
La disposizione invocata dal ricorrente presuppone la revoca del permesso per lungo soggiornanti; non è applicabile quando l'atto impugnato abbia esclusivamente respinto una richiesta di aggiornamento senza disporre la revoca.
art. 2, comma 3, d.P.R. 572/1993
L'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presso un indirizzo virtuale è soggetta a verifica dei presupposti previsti dalla legge e non implica automaticamente irreperibilità.
art. 7, comma 3, d.P.R. 572/1993
Il regime dell'iscrizione anagrafica presso indirizzi virtuali assicura forme di controllo e reperibilità dell'interessato.
Massime di principio
- L'iscrizione anagrafica di un cittadino straniero presso un indirizzo fittizio o virtuale, quando avvenga secondo legge, costituisce residenza legale e non è di per sé ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno, né consente di presumere il mancato radicamento sociale e lavorativo dell'interessato.
- In materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'Amministrazione non può fondare il diniego di rinnovo sul solo dato formale della residenza presso un indirizzo fittizio: deve verificare in concreto l'eventuale uso elusivo dell'iscrizione o la sussistenza di specifici rischi per la sicurezza pubblica e deve darne conto nella motivazione.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è tendenzialmente automatico, poiché lo status ha carattere permanente; il diniego non può sostituire surrettiziamente la revoca, che è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
- I motivi di ricorso che contestano la sussistenza dei presupposti per la revoca o il mancato rilascio di un titolo alternativo sono inammissibili per carenza di interesse quando l'atto impugnato non abbia disposto la revoca, ma si sia limitato a respingere una richiesta di aggiornamento.
- L'annullamento del diniego fondato su un'istruttoria insufficiente non impedisce all'Amministrazione di esercitare successivamente il potere di revoca, ove ne ricorrano i presupposti, purché siano rispettate le garanzie procedimentali e partecipative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →