Cassazione Penale, Sentenza n. 16142/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato. Il motivo principale dedotto in cassazione era la violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione dell'incidenza della sospensione dal servizio (nuovo elemento) sulle esigenze cautelari: la ricorrente sosteneva che, essendo sospesa dall'ASL e dunque impossibilitata a svolgere altri rapporti di lavoro, sarebbe venuto meno il rischio di reiterazione del reato. Veniva altresì censurato il giudizio negativo sulla personalità dell'indagata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: il ricorso non ha colto la ratio decidendi del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto irrilevante la sospensione dal servizio rispetto alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale fatto leva sulla natura di reati comuni non necessariamente legati alla collocazione lavorativa dell'autrice. Anche la censura sul giudizio di personalità è stata ritenuta generica e non ha confutato le valutazioni del Tribunale, che avevano evidenziato la "spiccata e incontrollata propensione dell'imputata verso la commissione di tali reati". Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103
È applicato per la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa della parte; la somma è stata determinata equitativamente.
Corte Costituzionale, sentenza 13/6/2000 n.186
presenza nel testo della decisione come parametro giurisprudenziale
Richiamata in relazione al criterio che consente di quantificare equitativamente la somma da versare per la responsabilità della parte nell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mera sospensione dal lavoro non elimina automaticamente il rischio di reiterazione quando i reati sono di natura comune e non risultano strettamente connessi all'attività lavorativa: bisogna dimostrare il nesso causale tra esclusione dall'attività e concreta eliminazione del pericolo di recidiva.
- In sede di impugnazione cautelare o in cassazione è necessario cogliere e confutare con argomentazioni specifiche le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; censure generiche o non dirette alla ratio decidendi possono rendere il ricorso inammissibile per aspecificità.
- La valutazione della personalità e della propensione a delinquere compiuta dal giudice delle cautelari è rilevante e richiede censure puntuali per essere riformata: contestazioni vaghe non scalfiscono il giudizio motivato del Tribunale.
- La presentazione di un ricorso infondato o aspecifico può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il difensore deve valutare la solidità delle doglianze prima di proporre il gravame.
- Quando si allegano "nuovi" elementi a sostegno della revoca di una misura cautelare (es. sospensione dal servizio), è opportuno dimostrare la rilevanza effettiva di tali elementi rispetto alle esigenze cautelari, evidenziando il rapporto di causalità con il rischio di reiterazione o di inquinamento delle prove.
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