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Provvedimento

Deliberazione n. 248 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure miravano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a preservare, per soli fini probatori e per dodici mesi, l’eventuale contenuto acquisito in chiaro dalle piattaforme, con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Facebook, Meta e Telegram: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito di una segnalazione relativa a possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.

Contesto della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il proprio consenso. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere tali segnalazioni e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti adottati il 30 marzo 2026

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 149 e 150 del 30 marzo 2026. Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione.

Valutazione del Garante e ratifica

Le determinazioni urgenti sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme il 30 marzo 2026. Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza con decisione del 17 aprile 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Esito finale

Il provvedimento non applica una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservare, per esigenze probatorie, eventuale contenuto già acquisito in chiaro dalle piattaforme.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione, attraverso piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. La segnalazione chiedeva l’intervento dell’Autorità nei confronti di Instagram e Telegram.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 149 e 150 del 30 marzo 2026. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 149/2026 e 150/2026 adottati il 30 marzo 2026.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentipubblica sicurezza e tutela della dignitàconservazione dei dati per fini probatori

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