Ordinanza n. 3167/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza e/o l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sez. II Lavoro, n. 4516 del 16.04.2024, notificata il 17.04.2024 e passata in giudicato, secondo quanto richiesto in narrativa; con la contestuale nomina di un commissario ad acta per assicurare la pronta ottemperanza della predetta. nonché per la condanna dell’Amministrazione Statale, in caso di suo ulteriore inadempimento, al pagamento di una somma a favore del ricorrente da determinarsi dall'organo giudicante in via equitativa, così come previsto dall’art.114, n.4 lett. e), c.p.a. e la condanna della stessa Amministrazione Statale al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente e dei relativi interessi e rivalutazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza e/o esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione II lavoro, n. 4516 del 16 aprile 2024, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero ad attribuire la Carta per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente ha riferito di avere ricevuto un pagamento soltanto parziale e che non risultavano corrisposti gli interessi e la rivalutazione. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, l'eventuale applicazione di una somma coercitiva in caso di ulteriore inadempimento e il risarcimento del danno per lite temeraria.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente le domande di ottemperanza, di nomina del commissario ad acta, di applicazione della penalità di mora o di risarcimento per lite temeraria. Ritenendo necessari chiarimenti sui fatti di causa, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione. In particolare, l'Amministrazione dovrà precisare se i pagamenti effettuati siano imputabili all'esecuzione della sentenza posta a fondamento del ricorso e dovrà chiarire se siano stati corrisposti gli interessi e la rivalutazione sulle somme dovute. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per adempiere all'incombente. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma a favore del ricorrente da determinarsi dall'organo giudicante in via equitativa
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di una somma coercitiva a carico dell'Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento dell'ordine di esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazioni ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La sentenza da eseguire aveva previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme relative alla Carta elettronica del docente, dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione.
art. 96 c.p.c.
risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa
La norma è richiamata a fondamento della domanda di risarcimento per lite temeraria, non ancora esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prodotta non consente di stabilire se i pagamenti dell'amministrazione siano riferibili all'esecuzione del giudicato e se siano state corrisposte le componenti accessorie espressamente riconosciute, il giudice può disporre un incombente istruttorio e richiedere chiarimenti dettagliati all'amministrazione prima di decidere sulle ulteriori misure di esecuzione.
- Quando il titolo giudiziale riconosce, oltre alla prestazione principale, interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione, l'esecuzione del giudicato richiede la verifica dell'effettivo pagamento anche di tali componenti accessorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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