Ordinanza n. 235/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del titolo edilizio costituito dal permesso di costruire in sanatoria avente n. 8417/61 del 6.12.2023, sanatoria edilizia prot. 5205/22, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Edilizia attivo presso il Comune di Manduria a favore di Cinieri Benito Paolo, quale proprietario dei fabbricati siti in Manduria (TA) alla via Roma snc (intersezione via Leontini), censiti in NCEU del territorio provinciale di Taranto al C.F. foglio 59 particella 813 subalterno 1 (allo stato: subalterni 3-10), mai pubblicato sul portale telematico delle pratiche del S.U.E. presso il Comune di Manduria, nonché, per conseguenza, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) trasmesse per conto del medesimo controinteressato in data 8/1/2025 e in data 17/9/2025 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Manduria, le quali sul predetto titolo edilizio si fondano, nonché di ogni altro atto o parere, tanto presupposto quanto successivo, che dipendano da quelli summenzionati; per la condanna - dell’Amministrazione intimata ad adottare il provvedimento ablativo del titolo edilizio suindicato, trattandosi di atto vincolato, se del caso anche nell’esercizio del potere di annullamento in autotutela (ammesso in ragione della natura dei vizi denunciati), nonché i consequenziali provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato legittimo dell’edificio; - dell’Amministrazione intimata, in solido con il controinteressato, a risarcire i danni cagionati alla ricorrente odierna per effetto della realizzazione delle opere e/o della sanatoria degli abusi persistenti nonché dei successivi interventi con CILA o SCIA sopra meglio estremizzate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 7.4.2026, per l’annullamento: - del provvedimento emesso dal Responsabile del S.U.E. presso il Comune di Manduria in data 2 aprile 2026, protocollato al n. 0020267, notificato in pari data, con il quale si dispone la revoca del sistema di scarico in uso, posto a servizio degli immobili di proprietà dei coniugi Degirolamo Gianluigi e Murianni Angela, in Manduria alla via Roma ang. via Leontini in c.f. al fg. 59 p.lla 813 sub. 2 e nel c.t. al fg. 59 p.lla 979, e della conseguente nota di trasmissione del medesimo provvedimento alla Provincia di Taranto per l’irrogazione delle sanzioni di competenza quali previste dalla legge, come di ogni altro atto presupposto da cui dipenda, o successivo che da esso dipenda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria relativo a fabbricati abusivi, nonché le successive SCIA fondate sul titolo edilizio e, con motivi aggiunti, il provvedimento di revoca del sistema di scarico a servizio di immobili di proprietà della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire in sanatoria e degli atti successivi, deducendo vizi relativi all’identificazione dell’immobile e all’esercizio del potere amministrativo, oltre a domande di condanna dell’amministrazione all’adozione di provvedimenti ablativi e al ripristino dello stato legittimo, nonché al risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del Responsabile del S.U.E. che disponeva la revoca del sistema di scarico in uso a servizio degli immobili della ricorrente, contestandone la legittimità. Il controinteressato ha eccepito il difetto di interesse ad agire, sostenendo la verosimile assenza di una concreta utilità derivante dall’annullamento del titolo edilizio. Il giudice ha inoltre esaminato la questione della qualificazione del vizio dedotto come scorretto esercizio del potere, e non come radicale difetto di attribuzione, nonché la dedotta carenza di legittimazione passiva della ricorrente rispetto ai motivi aggiunti. La ricorrente aveva anche chiesto il differimento della camera di consiglio per replicare a difese del controinteressato, ma l’istanza è stata ritenuta tardiva e non giustificata da esigenze difensive.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione di carenza di interesse ad agire, per la probabile assenza di un’utilità concreta collegata all’eventuale annullamento del permesso in sanatoria. Ha inoltre ritenuto non apprezzabile il primo motivo, poiché il titolo identificava l’immobile e riguardava un abuso già esistente, realizzato prima dell’acquisto da parte del controinteressato e descritto nel decreto di trasferimento immobiliare richiamato nel titolo. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di fumus, poiché denunciava uno scorretto esercizio del potere amministrativo e non un radicale difetto di attribuzione; il vizio è stato quindi ricondotto, in questa fase, all’annullabilità disciplinata dall’art. 21-octies l. n. 241/1990, con applicazione dei relativi termini di impugnazione. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto non coerente la dedotta carenza di legittimazione passiva della ricorrente con la sua pacifica qualità di proprietaria dell’immobile servito dallo scarico illegittimo contestato. La valutazione sul periculum in mora è stata assorbita. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore del controinteressato, liquidate in euro 1.000 oltre accessori; nulla è stato disposto nei confronti del Comune, non costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i termini e le garanzie difensive nella fase cautelare; il giudice ha ritenuto tempestive le note del controinteressato e non necessarie ulteriori esigenze di differimento.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Il vizio consistente nello scorretto esercizio di un potere esistente rientra nell’annullabilità e non nel difetto assoluto di attribuzione; ne consegue l’applicazione dei termini di impugnazione propri dell’azione di annullamento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’assenza verosimile di una concreta utilità derivante dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato può escludere il fumus boni iuris e giustificare il rigetto della sospensiva per carenza di interesse ad agire.
- La contestazione di uno scorretto esercizio di un potere amministrativo non integra, di per sé, un radicale difetto di attribuzione: quando il potere esiste ma sarebbe stato esercitato illegittimamente, il vizio ricade nell’annullabilità prevista dall’art. 21-octies l. n. 241/1990, con applicazione dei termini di impugnazione.
- L’identificazione dell’immobile nel titolo edilizio può risultare adeguata quando il provvedimento individua il bene e richiama elementi documentali, come un decreto di trasferimento, idonei a descrivere l’abuso preesistente.
- La qualità di proprietario dell’immobile servito da uno scarico contestato è incompatibile, in linea di principio, con la deduzione di un difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure concernenti tale scarico.
- In assenza di fumus boni iuris, il giudice cautelare può assorbire l’esame del periculum in mora.
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