Cassazione Civile, Ordinanza n. 23575/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per euro 14.296,28, deducendo, oltre a vizi propri della cartella, la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e, conseguentemente, la decadenza e/o prescrizione dei tributi iscritti a ruolo. La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato, ritenendo validamente notificato l'avviso di accertamento. In cassazione è stato proposto un unico motivo, formalmente denunciato come violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 8 L. n. 890/1982, assumendo che la notifica non si fosse perfezionata perché l'atto non avrebbe mai raggiunto la sfera di conoscibilità della destinataria e che, in presenza di irreperibilità relativa, non potesse ritenersi perfezionata la compiuta giacenza, neppure con la produzione della raccomandata informativa (CAD).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non censurava realmente una violazione di legge, ma si risolveva in una contestazione del giudizio di merito e dell'interpretazione seguita dalla CTR, muovendo dal medesimo presupposto interpretativo del giudice di appello. La Corte ha inoltre ribadito che, nel procedimento notificatorio in caso di irreperibilità relativa, è sufficiente che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito sia spedita e risulti dalla relata o dall'attestazione dell'agente postale, non essendo necessario che sia materialmente consegnata al destinatario. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
È richiamato quale disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa; la Corte afferma che il procedimento notificatorio può perfezionarsi anche senza consegna personale della raccomandata informativa, purché la spedizione e l'esito risultino agli atti.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come norma speciale sulla notificazione degli atti impositivi; la Corte ne valorizza la compatibilità con il meccanismo notificatorio seguito nel caso concreto.
art. 8 L. n. 890/1982
È richiamato in relazione alla raccomandata informativa e al deposito dell'atto; la Corte ritiene sufficiente la prova della spedizione e della mancata consegna per irreperibilità.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria, senza incidenza sulla decisione nel merito processuale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato, ma la Corte ritiene che il motivo non integri effettivamente una dedotta violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira solo a rimettere in discussione l'accertamento di fatto o la valutazione della prova compiuti dal giudice di merito.
- In tema di notificazione degli atti impositivi a destinatario irreperibile nel luogo di esecuzione della notifica, il procedimento si considera correttamente eseguito se la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito è spedita e la sua mancata consegna dipende dall'irreperibilità del destinatario, essendo sufficiente che ciò risulti dalla relata o dall'attestazione postale.
- La mancata materiale ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario non impedisce, di per sé, il perfezionamento della notificazione quando il meccanismo legale di deposito e avviso risulti regolarmente attivato e documentato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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