Sentenza n. 855/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 944/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota prefettizia con cui il Comune è stato invitato ad astenersi dall’utilizzare la figura del vicesegretario in mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi, quale conseguenza della ripresa di efficacia di precedenti atti del 2005
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. L’appellante sosteneva che la nota prefettizia avesse natura provvedimentale e lesiva perché adottata all’esito di una nuova e rinnovata istruttoria, distinta da quella posta a base degli atti del 2005. Ha quindi dedotto error in procedendo e in iudicando sulla qualificazione dell’atto, riproponendo i motivi di primo grado non esaminati e chiedendo l’acquisizione della documentazione relativa alla fattispecie. La controversia riguardava, in particolare, l’invito rivolto al Comune ad astenersi dall’utilizzare il vicesegretario privo dei requisiti previsti, dopo l’estinzione per perenzione del precedente giudizio promosso contro gli atti prefettizi del 2005, la cui efficacia era stata sospesa cautelativamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la nota prefettizia avesse natura meramente ricognitiva, priva di contenuto provvedimentale e di autonoma efficacia lesiva, poiché si limitava a informare il Comune dell’estinzione per perenzione del precedente giudizio e della conseguente ripresa di efficacia degli atti del 2005, già sospesi in via cautelare. Non è stata ravvisata una nuova istruttoria: la nota dell’Avvocatura dello Stato costituiva un mero aggiornamento sullo stato del giudizio; la riacquisizione degli atti risalenti al 2005 era necessaria per recuperarli; il carteggio tra Prefettura e Ministero si limitava a prendere atto del riacquisto di efficacia degli atti; il richiamo a una successiva decisione del Consiglio di Stato forniva soltanto un ulteriore avallo interpretativo alle posizioni già assunte. Il nuovo ricorso è stato qualificato come un tentativo di aggirare gli effetti della perenzione del precedente giudizio mediante la riproposizione delle medesime censure contro gli atti originari. Il Collegio ha inoltre precisato che la nota non era neppure un atto meramente confermativo, ma soltanto ricognitivo di effetti già prodotti dall’estinzione del giudizio. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 80 c.p.a.
La perenzione del giudizio determina l’estinzione del processo e, nel caso esaminato, la conseguente ripresa di efficacia degli atti precedentemente sospesi in via cautelare.
Massime di principio
- Un atto amministrativo che si limita a comunicare o prendere atto della ripresa di efficacia di precedenti provvedimenti, conseguente all’estinzione del giudizio nel quale quei provvedimenti erano stati sospesi cautelarmente, ha natura meramente ricognitiva e non costituisce un nuovo provvedimento autonomamente lesivo.
- La mera riacquisizione di atti risalenti, il carteggio interno tra amministrazioni e l’aggiornamento sullo stato di un precedente giudizio non dimostrano, di per sé, l’avvio o lo svolgimento di una nuova istruttoria e non trasformano una comunicazione ricognitiva in un atto provvedimentale.
- Il richiamo, in un’attività meramente ricognitiva, a una successiva decisione giurisdizionale che rafforzi l’interpretazione già sostenuta dall’amministrazione non attribuisce alla comunicazione autonoma efficacia lesiva né determina la rinnovazione del procedimento originario.
- Non è ammissibile utilizzare l’impugnazione di un atto meramente ricognitivo per eludere gli effetti della perenzione di un precedente giudizio e riproporre le medesime censure già rivolte contro gli atti originari.
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