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Direttiva 2007/25

Direttiva 2007/25/CE della Commissione, del 23 aprile 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sei sostanze attive già valutate positivamente nell’ambito del programma di riesame comunitario. L’iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono, ma impone condizioni specifiche d’uso, cautele per operatori, consumatori e ambiente, oltre a ulteriori studi per alcune sostanze. La direttiva disciplina anche i termini di trasposizione, di applicazione e di revisione delle autorizzazioni esistenti.

Modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell’allegato I le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb per consentire l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono, alle condizioni specifiche stabilite.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai prodotti fitosanitari (pesticidi) contenenti come sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, nonché ai titolari delle autorizzazioni esistenti e ai notificanti che hanno richiesto l’iscrizione delle sostanze. L’ambito è quello della direttiva 91/414/CEE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con effetti dal 1° ottobre 2007 e con obblighi di riesame/adeguamento delle autorizzazioni entro il 31 marzo 2008 e, per alcune sostanze/prodotti, fino al 30 settembre 2011. Sono previste esclusioni/limitazioni d’uso specifiche: ad esempio, dimetoato solo come insetticida; dimetomorf e propamocarb solo come fungicidi; glufosinate e metribuzin solo come erbicidi; fosmet solo come insetticida e acaricida; propamocarb con attenzione particolare per usi diversi dall’applicazione fogliare; glufosinate e metribuzin con limitazioni rispettivamente per usi diversi da quelli indicati nelle condizioni dell’allegato.

Direttiva 2007/25/CE: iscrizione di dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva si inserisce nel sistema di valutazione e riesame delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE. Sulla base delle valutazioni scientifiche EFSA e delle relazioni di riesame approvate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione conclude che le sei sostanze possono, in linea generale, soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti per l’autorizzazione dei prodotti che le contengono, con specifiche condizioni e limitazioni d’uso.

Obiettivi e finalità

L’obiettivo principale è aggiornare l’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo l’autorizzazione, in tutti gli Stati membri, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate. L’iscrizione è tuttavia condizionata: la direttiva non liberalizza in modo assoluto l’uso delle sostanze, ma impone per ciascuna di esse limiti di impiego, condizioni tecniche e obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti.

Base normativa e contesto valutativo

La direttiva è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. I considerando richiamano i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001, che disciplinano la seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e individuano le sostanze da valutare. I rapporti di valutazione sono stati esaminati in sede di peer review dagli Stati membri e dall’EFSA e poi approvati dalla Commissione il 24 novembre 2006.

Iscrizione delle sostanze e condizioni generali

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nell’allegato della direttiva sono riportati, per ciascuna sostanza, numero CAS, numero CIPAC, denominazione IUPAC, purezza minima, impurità ammesse, data di entrata in vigore dell’iscrizione, scadenza e disposizioni specifiche.

Per tutte le sostanze l’iscrizione decorre dal 1° ottobre 2007 e scade il 30 settembre 2017. Le purezze minime indicate sono:

  • dimetoato: ≥ 950 g/kg, con impurità massime di ometoato 2 g/kg e isodimetoato 3 g/kg;
  • dimetomorf: ≥ 965 g/kg;
  • glufosinate: 950 g/kg;
  • metribuzin: ≥ 910 g/kg;
  • fosmet: ≥ 950 g/kg, con impurità massime di fosmetozono 0,8 mg/kg e iso(fosmet) 0,4 mg/kg;
  • propamocarb: ≥ 920 g/kg.

Limitazioni d’uso per sostanza attiva

L’allegato restringe gli usi autorizzabili:

  • dimetoato: solo come insetticida;
  • dimetomorf: solo come fungicida;
  • glufosinate: solo come erbicida;
  • metribuzin: solo come erbicida;
  • fosmet: solo come insetticida e acaricida;
  • propamocarb: solo come fungicida.

Per glufosinate e metribuzin la direttiva segnala inoltre che, per determinate tipologie di impiego, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE e assicurarsi che siano disponibili tutti i dati necessari prima del rilascio dell’autorizzazione. Per propamocarb tale attenzione è richiesta per gli usi diversi dall’applicazione fogliare.

Obblighi degli Stati membri sul riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se del caso, entro il 31 marzo 2008 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti una delle sostanze iscritte. In tale sede gli Stati devono verificare:

  • la conformità alle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo quelle della parte B della specifica iscrizione;
  • il possesso, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva o l’accesso a tale fascicolo, secondo l’articolo 13 della stessa direttiva.

La direttiva chiarisce, nei considerando, che questo obbligo mira anche a evitare incertezze sull’accesso ai dati nei precedenti casi di iscrizione.

Nuova valutazione dei prodotti e termine finale per l’adeguamento

L’articolo 3, paragrafo 2, introduce una disciplina più articolata per i prodotti autorizzati entro il 30 settembre 2007 contenenti le sostanze iscritte. Per tali prodotti gli Stati membri devono svolgere una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base della documentazione dell’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione della sostanza interessata.

La verifica deve stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). In base all’esito:

  • se il prodotto contiene la sostanza come unica sostanza attiva, l’autorizzazione va modificata o revocata, se necessario, entro il 30 settembre 2011;
  • se il prodotto contiene la sostanza insieme ad altre sostanze attive, si applica lo stesso termine del 30 settembre 2011 oppure, se più favorevole, il termine più lungo fissato dalla direttiva di iscrizione della/e altra/e sostanza/e.

Prescrizioni specifiche di valutazione del rischio e misure di attenuazione

La parte B dell’allegato è centrale per l’applicazione pratica della direttiva. Essa impone agli Stati membri di tener conto delle conclusioni dei rapporti di riesame del 24 novembre 2006 e di prestare particolare attenzione, a seconda della sostanza, a determinati profili di rischio.

Per dimetoato occorre considerare in particolare:

  • la protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici, nonché di artropodi non bersaglio;
  • l’esposizione dei consumatori attraverso la dieta;
  • la sicurezza degli operatori, con obbligo di prevedere dispositivi di protezione individuale adeguati.

Per dimetomorf va prestata particolare attenzione a:

  • sicurezza di operatori e lavoratori;
  • protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici.

Per glufosinate gli Stati membri devono considerare:

  • la sicurezza di operatori, lavoratori e astanti;
  • il possibile impatto sulle acque freatiche in aree con terreno vulnerabile e in relazione alle condizioni climatiche;
  • la protezione di mammiferi, artropodi non bersaglio e piante non bersaglio.

Per metribuzin occorre considerare:

  • la protezione di alghe, piante acquatiche e piante non bersaglio fuori dai campi trattati;
  • la sicurezza degli operatori, con richiesta di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Per fosmet occorre prestare attenzione a:

  • protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e altri artropodi non bersaglio;
  • sicurezza degli operatori, con dispositivi di protezione individuale adeguati.

Per propamocarb gli Stati membri devono valutare:

  • la sicurezza di operatori e lavoratori;
  • il trasferimento di residui nel suolo nelle colture a rotazione o successive;
  • la salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali;
  • la protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici.

In tutti i casi, ove necessario, le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione del rischio, come zone di protezione e riduzione dello scarico di acque reflue nelle acque di superficie.

Ulteriori studi richiesti

Per alcune sostanze l’iscrizione è accompagnata da richieste di approfondimento scientifico, da presentare alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva:

  • dimetoato: ulteriori studi per confermare il rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture;
  • glufosinate: studi per confermare il rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio nei frutteti di mele;
  • metribuzin: studi per confermare la valutazione del rischio per l’acqua sotterranea;
  • fosmet: studi per confermare il rischio acuto per i volatili e il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori.

Gli studi devono essere forniti dai notificanti che hanno richiesto l’iscrizione delle sostanze.

Entrata in vigore e portata temporale

La direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2007. La sua efficacia concreta si combina con l’obbligo per gli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 31 marzo 2008 e di applicarle dal 1° aprile 2008. L’iscrizione delle sostanze nell’allegato I è temporanea e ha durata fino al 30 settembre 2017, salvo successive modifiche del quadro normativo.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico e distributori di fitosanitari, la direttiva comporta la necessità di verificare:

  • se i prodotti contenenti le sostanze interessate erano autorizzati entro il 30 settembre 2007;
  • se la documentazione tecnica del prodotto è conforme agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE;
  • se le etichette, le modalità d’uso e le misure di gestione del rischio riflettono le limitazioni imposte dall’allegato;
  • se siano stati richiesti o debbano essere forniti i relativi studi integrativi nei termini di due anni dall’entrata in vigore.

La direttiva non armonizza integralmente tutte le condizioni autorizzative, ma fissa un risultato obbligatorio per gli Stati membri: consentire l’uso autorizzabile delle sostanze iscritte solo nel rispetto delle condizioni di sicurezza e dei controlli documentali previsti dalla direttiva 91/414/CEE.

Disposizioni principali

Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb. L’iscrizione è subordinata alle condizioni specifiche riportate nell’allegato della direttiva, incluse purezza minima, impurità ammesse, tipo di impiego autorizzato e scadenza dell’iscrizione al 30 settembre 2017.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 marzo 2008 e di applicarle dal 1° aprile 2008. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.

Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono modificare o, se del caso, revocare entro il 31 marzo 2008 le autorizzazioni in vigore dei prodotti contenenti le sostanze iscritte, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I (esclusa la parte B della specifica iscrizione) e la disponibilità da parte del titolare di un fascicolo conforme all’allegato II o l’accesso a tale fascicolo, in linea con l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Nuova valutazione dei prodotti già autorizzati e scadenze ulteriori

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati entro il 30 settembre 2007 contenenti le sostanze in questione come unica sostanza attiva o tra più sostanze attive. Per tali prodotti gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di una documentazione conforme all’allegato III, decidendo se il prodotto soddisfa l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). In caso di esito positivo o negativo, le autorizzazioni vanno modificate o revocate, se necessario, entro il 30 settembre 2011; per i prodotti con più sostanze attive si applica il termine più lungo eventualmente previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Limitazioni d’uso e condizioni tecniche per ciascuna sostanza

L’allegato stabilisce per ciascuna sostanza gli usi consentiti e le condizioni specifiche. Dimetoato può essere autorizzato solo come insetticida; dimetomorf solo come fungicida; glufosinate solo come erbicida; metribuzin solo come erbicida; fosmet solo come insetticida e acaricida; propamocarb solo come fungicida. Per alcuni usi vengono imposti ulteriori vincoli, ad esempio per glufosinate e metribuzin in relazione a specifici impieghi agricoli e per propamocarb in relazione agli usi diversi dall’applicazione fogliare.

Prescrizioni per la valutazione del rischio e misure di mitigazione

La parte B dell’allegato impone agli Stati membri di considerare i rapporti di riesame EFSA/Commissione del 24 novembre 2006 e di prestare particolare attenzione, a seconda della sostanza, alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici, artropodi non bersaglio, alghe, piante acquatiche e piante non bersaglio, alla sicurezza di operatori, lavoratori e astanti, alla contaminazione delle acque sotterranee e alla protezione dei consumatori tramite la dieta. Le condizioni di autorizzazione devono includere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio, come dispositivi di protezione individuale, zone di protezione e riduzione dello scarico nelle acque superficiali.

Ulteriori studi richiesti ai notificanti

Per dimetoato, glufosinate, metribuzin e fosmet la direttiva richiede ulteriori studi per confermare specifiche valutazioni del rischio. In particolare: dimetoato, per la conferma del rischio per volatili, mammiferi, artropodi non bersaglio e della valutazione tossicologica dei metaboliti; glufosinate, per mammiferi e artropodi non bersaglio nei frutteti di mele; metribuzin, per il rischio per le acque sotterranee; fosmet, per il rischio acuto per volatili e quello a lungo termine per mammiferi erbivori. I notificanti devono presentare tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.

Date di entrata in vigore e durata dell’iscrizione

L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1° ottobre 2007. Nell’allegato, per ciascuna sostanza la data di entrata in vigore dell’iscrizione è il 1° ottobre 2007 e la scadenza dell’iscrizione è il 30 settembre 2017.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela della saluteprotezione dell’ambiente

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