Cassazione Penale, Sentenza n. 19972/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare, contestando il travisamento delle prove e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo (dolo). Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato, ai fini della valutazione della situazione finanziaria della società, l'effettivo esiguo ammontare del credito nei confronti della METALVAKUUM (€22.304,18 riconosciuti dal Tribunale nella controversia civile) rispetto alla pretesa iniziale di €400.000, e che pertanto, al momento della cessazione della sua carica (oltre sei anni prima della dichiarazione di insolvenza), non poteva prevedersi concretamente il dissesto derivante dagli omessi versamenti di imposte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte d'appello, che si era saldata con la sentenza di primo grado (doppia conforme) e aveva accertato che l'imputato, quale amministratore che sottoscriveva le dichiarazioni fiscali, era consapevole della crescente esposizione debitoria della società (a partire dal 2007 e arrivata a circa €200.000). La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della previsione del dissesto, l'accantonamento del fondo rischi non utilizzato per pagare i debiti e il credito verso METALVAKUUM, che non ha neutralizzato il sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha osservato che il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico e non alla rivalutazione delle prove; non emergendo alcuna manifesta illogicità, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge Fallimentare - art. 223, comma 2, n. 2
art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Le "operazioni dolose" ai sensi della norma possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali compiuto dagli amministratori con consapevolezza, quando tale condotta renda prevedibile il dissesto aziendale; non è richiesto che l'operazione determini immediato depauperamento, bastando la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta.
Codice di Procedura Penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per travisamento della prova e motivazione illogica o contraddittoria; tuttavia la Corte di Cassazione è limitata a verificare la presenza di un coerente apparato argomentativo e non può rinnovare concretamente l'apprezzamento delle prove di merito.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018; altre pronunce indicate in motivazione
Principi consolidati: (1) il giudizio di legittimità è circoscritto alla verifica della logicità della motivazione di merito; (2) le omissioni sistematiche nei versamenti fiscali/previdenziali possono integrare l'operazione dolosa ex art. 223; (3) una doppia conforme (pronuncia di primo grado e appello) forma un unico corpo decisionale difficilmente sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- Il comportamento sistematico dell'amministratore volto a omettere il pagamento di imposte e contributi può integrare "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 LF anche se non provoca immediatamente il depauperamento patrimoniale, purché il dissesto sia prevedibile come conseguenza della condotta.
- La mera esistenza di un credito vantato dalla società non elimina automaticamente la responsabilità se tale credito è incerto, difficilmente esigibile o non è stato effettivamente utilizzato per far fronte ai debiti tributari/previdenziali.
- Accantonamenti contabili (fondo rischi) non neutralizzano la responsabilità dell'amministratore se non sono stati effettivamente impiegati per estinguere le obbligazioni fiscali o previdenziali che hanno determinato l'esposizione debitoria.
- In Cassazione il sindacato è limitato: si verifica la presenza di una motivazione logica e coerente; non è consentito un nuovo apprezzamento integrale delle prove di merito.
- Per prevenire rischi di responsabilità penale, gli amministratori devono assicurare comportamenti amministrativi e contabili trasparenti e attivi nel regolare i versamenti tributari e previdenziali, o in alternativa documentare atti idonei e tempestivi volti a tutelare la continuità aziendale o il recupero dei crediti rilevanti.
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