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Sentenza

Sentenza n. 2229/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Decreto prot. n. 27157 del 5 agosto 2022 del Ministero dell''Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale di Roma di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle stesse graduatorie provinciali allegate per le classi di concorso A12 ed A22, merito e sostegno, per la provincia detta nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il giusto punteggio. Dell''O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell''Istruzione, nella parte in cui sia interpretata nel senso di essere successivamente lesiva, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti e per l''annullamento delle disposizioni contenute negli artt. 3-4-5-6- 7 per le classi di concorso A-12 e A-22 nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto, considerato che chi ricorre ha conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l''insegnamento nelle classi dette. Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi comprese ove necessario, la Tabelle Allegate alla Ordinanza n. 112/2022 con particolare riferimento alla Tabella A/4, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado relativa alla valutazione dei titoli nella parte in cui sia interpretata e applicata nel senso lesivo della posizione in argomento impedendole il riconoscimento del giusto punteggio al titolo di insegnamento. Per l''accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell''obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all''aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l''accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l''interdisciplinarità e la multidisciplinarità, nonché per l''accertamento dell''illegittimità del silenzio inadempimento e dell''obbligo dell''Amministrazione alla predisposizione dei percorsi di cui all''art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l''obbligo a provvedere al completamento dell’attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la Laurea Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19). Nonché per l''annullamento ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni di chi ricorre dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell''art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l''art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell''art. 64,comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell''istruzione, dell'' Università' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre.

Giustizia amministrativa202213027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Roma per le classi di concorso A-12 e A-22, nella parte relativa al mancato riconoscimento del punteggio spettante per il titolo di laurea e per il relativo voto, nonché le disposizioni ministeriali e regolamentari sui titoli di accesso alle predette classi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2022/2023-2023/2024, lamentando l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante per le classi di concorso A-12 e A-22. In particolare, deduceva il mancato riconoscimento del punteggio connesso alla propria laurea magistrale in Editoria e Scrittura, conseguita con votazione di 110 e lode, nonché la mancata valorizzazione del relativo piano di studi, ritenuto coincidente o sovrapponibile con quello richiesto per l'insegnamento nelle classi di concorso indicate. Contestava inoltre, in quanto lesive, l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, le relative tabelle dei titoli valutabili, il d.P.R. n. 19/2016, il d.m. n. 259/2017 e il d.lgs. n. 59/2017. Chiedeva altresì l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'aggiornamento e sulla razionalizzazione delle classi di concorso e sulla predisposizione dei percorsi formativi previsti dalla normativa. Il TAR aveva già prospettato in sede cautelare il possibile difetto di giurisdizione. Inoltre, era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, rimasta ineseguita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario e disponendo che il giudizio fosse riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto prevalente la questione di giurisdizione rispetto alla mancata integrazione del contraddittorio. Ha affermato che, nelle controversie relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico, la giurisdizione amministrativa sussiste soltanto per le contestazioni rivolte direttamente contro gli atti ministeriali generali che disciplinano la formazione delle graduatorie. Le controversie concernenti il concreto inserimento del docente, il riconoscimento dei titoli e l'attribuzione del punteggio rientrano invece nella giurisdizione ordinaria, poiché riguardano diritti soggettivi e determinazioni assunte dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Le graduatorie per le supplenze non costituiscono procedure concorsuali, non implicando valutazioni discrezionali ma soltanto l'inserimento dei soggetti in possesso dei requisiti in una graduatoria destinata al conferimento dei posti disponibili. Secondo il TAR, l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 aveva attualizzato la lesione, imponendo alla ricorrente di agire tempestivamente, ma la concreta pretesa al riconoscimento della laurea e del relativo punteggio restava devoluta al giudice ordinario. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Le determinazioni dell'amministrazione assunte con i poteri del datore di lavoro privato incidono su diritti soggettivi e, salvo le materie riservate alla giurisdizione amministrativa, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 49 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio era stata rilevata, ma il ricorso è stato definito prioritariamente mediante declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • O.M. n. 112 del 6 maggio 2022

    L'ordinanza ministeriale disciplina l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze; nel caso concreto ha attualizzato la lesione lamentata, senza tuttavia spostare nella giurisdizione amministrativa la controversia sul riconoscimento del titolo e del punteggio.

  • d.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016

    La Tabella A allegata disciplina i titoli di accesso alle classi di concorso; la contestazione della sua applicazione al concreto inserimento e punteggio della docente è stata ritenuta devoluta al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Le controversie relative al concreto inserimento, all'aggiornamento della posizione e all'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano diritti soggettivi e l'esercizio dei poteri del datore di lavoro pubblico.
  • La formazione e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze non costituiscono procedure concorsuali, poiché non implicano valutazioni discrezionali ma l'accertamento dei requisiti necessari per l'inserimento in una graduatoria finalizzata al conferimento dei posti disponibili.
  • La giurisdizione amministrativa sulle graduatorie del personale scolastico resta limitata alle controversie aventi ad oggetto profili di illegittimità degli atti ministeriali generali che disciplinano la formazione delle graduatorie; la contestazione della concreta applicazione di tali regole alla posizione del singolo docente spetta al giudice ordinario.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa deve essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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