Sentenza n. 40/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 5.6.2023, n. 545.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 5 giugno 2023, n. 545, relativa all'attribuzione della carta del docente per quattro annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 5 giugno 2023, n. 545, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro oltre accessori. Il Ministero si è costituito senza contestare nel merito l'obbligo di esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle quattro annualità. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della ricorrente, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'inutile decorso del termine dilatorio costituisce il presupposto temporale per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora, determinata nella fattispecie nella misura degli interessi legali sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine assegnato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'obbligo derivante dal giudicato e permane l'inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione dopo l'ulteriore termine assegnato.
- Su richiesta della parte vittoriosa, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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