Cassazione Penale, Sentenza n. 10677/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per il reato di minaccia ex art. 612 c.p.; il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'ordine di intervento nella discussione finale (art. 523, co. 5, c.p.p.), perché il pubblico ministero avrebbe discusso per ultimo e non il difensore; 2) vizio per mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per escutere il verbalizzante Mazzurco Pier Paolo e acquisire la sua relazione di servizio; 3) vizio di valutazione e di motivazione per non aver tenuto conto dei rapporti di acrimonia tra le parti e di altri procedimenti tra i familiari, con contestata inadeguata valutazione delle risultanze probatorie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che l'ordine della discussione integri nullità: il giudice aveva dato la possibilità al difensore dell'imputato di replicare ma quest'ultimo aveva rinunciato al diritto di replica, pertanto non si è verificata la nullità prevista dall'art. 523, co. 5, c.p.p. Quanto agli altri motivi, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché essi attengono alla motivazione della sentenza di merito e non rientrano tra i motivi di cui all'art. 606, co. 1, lett. a), b) e c), applicabili in sede di cassazione per le sentenze d'appello rese in reati di competenza del giudice di pace (art. 606, co. 2‑bis c.p.p.). La Corte ha inoltre ritenuto la motivazione del giudice di appello completa e razionale nell'apprezzare l'attendibilità della persona offesa e nel valutare l'inattendibilità dei testi difensivi; ha inoltre considerato irrilevante l'assenza di una risposta esplicita alla richiesta di rinnovazione, in quanto la struttura argomentativa della sentenza di appello risultava sufficiente. Conseguentemente condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 2.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma sostanziale che incrimina la minaccia: il fatto addebitato all'imputato (la frase "vieni qua che ti ammazzo") è stato valutato alla stregua di tale disposizione.
art. 523, co. 5, c.p.p.
Regola sull'ordine della discussione e sul diritto di replica. La Corte ricorda che la violazione dell'ordine non è automaticamente causa di nullità salvo che sia compromisso il diritto di replica dell'imputato/difensore; nel caso concreto il diritto di replica era stato offerto e rinunciato.
art. 606, co. 1, c.p.p.
Elenca i motivi di cassazione: la Corte osserva che, nelle impugnazioni avverso sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace, non sono ammessi i vizi di motivazione di cui alla lett. e) ma solo i vizi di cui alle lett. a), b) e c).
art. 606, co. 2‑bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Limita i motivi ammessi in cassazione per le impugnazioni contro sentenze d'appello inerenti reati del giudice di pace, riducendo il sindacato sui vizi di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese processuali in cassazione: utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata in relazione alla modalità di trattazione orale in udienza pubblica per i ricorsi; nella pratica processuale ha consentito l'utilizzo della requisitoria scritta in sede di PG.
Massime di principio
- La mera inosservanza dell'ordine di discussione (art. 523 c.p.p.) non equivale a nullità se il diritto di replica dell'imputato è stato garantito o non è stato esercitato: la nullità sussiste solo se vi è stata effettiva lesione del diritto di replica.
- Nei ricorsi per cassazione avverso sentenze d'appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace, il sindacato è limitato ai soli motivi previsti dall'art. 606, co. 1, lett. a), b) e c), ai sensi dell'art. 606, co. 2‑bis; quindi i vizi di mera motivazione (lett. e)) sono inammissibili.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello richiede motivazione del giudice solo se la rinnovazione viene disposta; in caso di rigetto la decisione può risultare implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza di appello ove questa sia sufficiente a fondare la decisione.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se valutate con motivazione adeguata sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca, possono costituire elemento unico di condanna anche senza piena corroborazione esterna, purché il giudice spieghi perché ritiene il racconto attendibile.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare la condanna al versamento alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese sostenute dalle controparti; pertanto è necessario valutare con attenzione la fondatezza giuridica dei motivi prima di proporre ricorso.
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