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Ordinanza

Ordinanza n. 1087/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva accolto la domanda cautelare della società privata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Ginosa ha impugnato in appello cautelare l’ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla società privata. L’appello ha dedotto l’insussistenza del fumus boni iuris, poiché l’esecutività della sentenza n. 1202 del 2025 del TAR era già stata sospesa dal Consiglio di Stato con precedente ordinanza. È stata inoltre contestata la permanenza dell’esigenza cautelare di mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito. Nel bilanciamento degli interessi, il Comune ha fatto valere l’interesse pubblico al rilascio dell’area e alla prosecuzione della procedura selettiva successiva all’aggiudicazione, finalizzata all’approvazione dei progetti per la realizzazione degli stabilimenti balneari, in tempo utile per la prossima stagione balneare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare. Ha ritenuto che il ricorso di primo grado fosse privo di fumus, poiché l’esecutività della sentenza n. 1202 del 2025 era già stata sospesa dalla Sezione. Ha inoltre escluso la necessità di mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito. Nel bilanciamento cautelare ha fatto prevalere l’interesse del Comune al rilascio dell’area e alla sua assegnazione al legittimo aggiudicatario, considerando grave e irreparabile il pregiudizio pubblico derivante dall’interruzione della procedura selettiva e dal rischio di non concluderla in tempo per l’avvio della stagione balneare. L’ordinanza cautelare del TAR è stata quindi riformata e l’istanza cautelare di primo grado è stata respinta. La società appellata è stata condannata alle spese del doppio grado cautelare, liquidate complessivamente in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la preesistente sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata può escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta in primo grado, quando venga meno il presupposto sostanziale della tutela richiesta.
  • La tutela cautelare non può essere mantenuta quando non sussista più un’esigenza concreta di conservare la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse pubblico alla prosecuzione di una procedura selettiva già giunta all’aggiudicazione, quando l’interruzione ostacoli la conclusione degli adempimenti necessari e arrechi un pregiudizio grave e irreparabile, anche in relazione a una prossima stagione balneare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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