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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10075/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un appalto di lavori aggiudicato da un comune a un'associazione temporanea di imprese. A seguito di una lite sull'esecuzione dell'appalto, le parti stipulavano una transazione che prevedeva il pagamento del residuo 33% del corrispettivo entro una certa data, purché l'impresa avesse realizzato il 65% dei lavori. La mandataria dell'ATI, poi fallita, aveva ceduto il credito a una banca nell'ambito di un rapporto di factoring. La banca chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del comune per il saldo asseritamente dovuto. Il comune proponeva opposizione deducendo, da un lato, la parziale incedibilità del credito perché riferito all'ATI e non alla sola mandataria, e dall'altro il rischio di dover pagare due volte in caso di azione del curatore fallimentare. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ritenendo non provata la verificazione della condizione di efficacia prevista dalla transazione. In appello la banca sosteneva che il comune avesse eccepito tardivamente l'inesigibilità del credito e che, in realtà, la clausola fosse solo un termine di adempimento e non una condizione sospensiva. La corte d'appello rigettava il gravame ritenendo tempestiva la contestazione del comune. In cassazione la banca articolava quattro motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1367, 1353 e 1184 c.c., sostenendo che la clausola andasse qualificata come termine iniziale e non come condizione sospensiva; 2) violazione dell'art. 31-bis l. 109/1994 e dell'art. 1965 c.c., assumendo l'incompatibilità della transazione con una condizione sospensiva e la natura non novativa dell'accordo; 3) violazione degli artt. 167 e 645 c.p.c. e del principio di non contestazione, per asserita tardività dell'eccezione di inefficacia/inesigibilità formulata dal comune; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla tesi del termine di adempimento. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la ricorrente non aveva indicato dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito e perché la censura era nuova in cassazione; ha inoltre osservato che, anche qualificando la clausola come termine, restava non provata l'esigibilità della prestazione. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto tempestiva la contestazione del comune, qualificandola come eccezione in senso lato/mera difesa rilevabile d'ufficio, e ha richiamato il principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, pur formalmente attore, è convenuto sostanziale ma può allegare fatti impeditivi o estintivi nei tempi processuali consentiti, mentre tali fatti sono rilevabili d'ufficio se risultano provati. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito e comunque inammissibile perché nuovo, essendo stato sollevato solo in comparsa conclusionale in appello. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della banca alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché nuovi e privi di specifica localizzazione nei precedenti gradi, oltre che non decisivi; ha rigettato il terzo motivo confermando la tempestività della difesa del comune sull'inesigibilità del credito e la natura di eccezione in senso lato della contestazione; ha dichiarato assorbito e comunque nuovo il quarto motivo. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune.

Norme richiamate

  • art. 1353 c.c.

    richiamato per la distinzione tra condizione sospensiva e termine, ma la censura che vi faceva leva è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1184 c.c.

    richiamato quale parametro per sostenere la natura di termine iniziale della clausola di pagamento

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione letterale e la comune intenzione delle parti; la doglianza è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico contrattuale

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico contrattuale

  • art. 1965 c.c.

    richiamato sulla transazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 31-bis l. 109/1994

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della pretesa con la disciplina della transazione in materia di appalto pubblico

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività delle difese dell'opponente

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel regime dell'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sulla tesi del termine di adempimento

  • art. 180 c.p.c.

    richiamato nel regime processuale previgente per la scansione delle preclusioni e delle memorie

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per la fissazione del termine alle eccezioni non rilevabili d'ufficio e per la valutazione della tempestività delle difese

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulle eccezioni vietate in appello e sulla distinzione tra eccezioni in senso proprio e in senso lato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale base del riparto tra allegazione e prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, pur essendo attore in senso formale, assume la posizione di convenuto sostanziale; tuttavia le difese che introducono fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito possono essere apprezzate anche come eccezioni in senso lato, se i fatti risultano ritualmente acquisiti al processo.
  • La distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato è decisiva ai fini delle preclusioni processuali: solo le prime, quando non rilevabili d'ufficio, sono soggette al regime più rigido di deduzione tempestiva, mentre i fatti impeditivi o estintivi desumibili dagli atti e dalle prove possono essere valorizzati dal giudice anche d'ufficio.
  • La qualificazione di una clausola contrattuale come condizione sospensiva oppure come termine di adempimento deve poggiare sui canoni ermeneutici, ma in sede di legittimità la censura è inammissibile se non è specificamente indicato dove la questione sia stata devoluta nei gradi di merito o se la doglianza è nuova.
  • In cassazione non sono scrutinabili per la prima volta questioni di interpretazione o qualificazione del contratto non tempestivamente introdotte nel giudizio di merito, specie quando la ricorrente si limiti a richiamare argomenti svolti solo in comparsa conclusionale.
  • Se la parte che agisce per il pagamento di un credito non dimostra il presupposto di efficacia o di esigibilità del proprio titolo, la domanda non può essere accolta anche quando si contesti la sola qualificazione dell'evento come termine anziché come condizione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpostugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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