Cassazione Penale, Sentenza n. 27752/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per rescissione del giudicato basato su "incolpevole ignoranza" del processo: l'imputato, fermato su veicolo rubato e identificato, era stato nominato difensore d'ufficio e aveva eletto domicilio presso il suo studio, ma non aveva concretamente avuto modo di conoscere né di interloquire con il difensore. Sosteneva quindi di non essere venuto a conoscenza del procedimento né aver potuto parteciparvi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata della Corte d'Appello di Firenze e ha disposto la trasmissione ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato in modo erroneo e rigido la giurisprudenza precedente, sostenendo invece, alla luce della pronuncia S.U. n.23948/2019 (Ismail), che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a escludere l'incolpevole ignoranza: occorre verificare se si sia instaurato un effettivo rapporto professionale e un concreto flusso informativo tra difensore e assistito. L'ordinanza impugnata ha omesso tali accertamenti e ha posto oneri probatori indebiti sul ricorrente, per cui è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Fondamento del motivo di cassazione relativo alla violazione di legge e all'errata applicazione dei principi di diritto da parte del giudice di merito.
art. 161 c.p.p.
Richiamato tra le norme oggetto di doglianza; contestata applicazione delle regole procedurali e valutative con riferimento alla conoscenza del processo.
art. 420-bis c.p.p.
La Corte precisa che gli "indici di conoscenza" ivi previsti (es. elezione di domicilio presso il difensore di ufficio) non devono essere trattati come presunzioni assolute: va effettuata un'analisi concreta per accertare se sia esistita un'effettiva instaurazione del rapporto difensore-assistito e un reale flusso informativo.
art. 420-ter c.p.p.
Norma collegata all'istituto della rescissione del giudicato; la sua applicazione richiede valutazioni fattuali che verifichino l'effettiva conoscenza o l'incolpevole ignoranza.
art. 629-bis, comma 1 c.p.p.
Norma processuale richiamata nel complesso delle garanzie procedurali connesse al giudizio in assenza e agli effetti della notifica; la Corte richiede un'applicazione non formale ma sostanziale.
art. 111 Cost.
Rilevanza del principio del giusto processo e del diritto di partecipare effettivamente al giudizio; orienta l'interpretazione restrittiva delle presunzioni formali che possano escludere la partecipazione effettiva dell'imputato.
art. 6 CEDU
Richiama il diritto al giusto processo secondo la Convenzione europea; giustifica l'esigenza di valutazioni concrete per garantire la partecipazione effettiva e il rispetto delle garanzie processuali.
Sezioni Unite n.23948/2019 ("Ismail")
Decisione chiave che opera un revirement: afferma che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non esclude automaticamente l'incolpevole ignoranza del processo. Il giudice deve accertare se si sia instaurato un'effettiva relazione professionale e un concreto flusso informativo tra difensore e indagato; in mancanza, il domicilio può essere "inidoneo" a provare conoscenza del procedimento.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce automaticamente prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare i fatti concreti e l'esistenza di un rapporto professionale effettivo.
- Per valutare la rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza occorre un'analisi fattuale e probatoria, non un'applicazione meccanica di presunzioni: il principio del giusto processo e la giurisprudenza internazionale richiedono verifiche concrete.
- Non può essere imposto all'imputato un onere impossibile di dimostrare dettagliate cause del mancato contatto col difensore; il giudice di merito deve eventualmente svolgere accertamenti e valutazioni sulle circostanze che rendono inidoneo il domicilio eletto.
- In casi simili il rimedio corretto, se gli accertamenti sono insufficienti o basati su presunzioni rigide, è l'annullamento del provvedimento e il rinvio ad altra sezione per nuovo esame secondo i principi della S.U. n.23948/2019.
- La tutela convenzionale (art.6 CEDU) e costituzionale (art.111 Cost.) impone che le garanzie processuali siano interpretate in modo da favorire la partecipazione effettiva dell'imputato e non la mera formalità delle notifiche o delle elezioni di domicilio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27542/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27543/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27546/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27547/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27548/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27549/2023 del 26/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →