Cassazione Penale, Sentenza n. 11693/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna per ricettazione attenuata di un autoveicolo. Il ricorso per cassazione solleva tre censure principali: 1) il giudizio abbreviato sarebbe stato celebrato in difetto di valida procura speciale; 2) omissione della citazione del difensore per l'udienza di appello; 3) mancata derubricazione del reato da ricettazione attenuata a furto, con ex art. motivazioni di diritto e di fatto contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: 1) il primo motivo è inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione e non era stato proposto quale motivo di gravame in appello; 2) il secondo motivo è inammissibile perché il ricorrente era assistito da due difensori e il secondo difensore era regolarmente citato e presente all'udienza, perciò l'eventuale vizio doveva essere dedotto allora dal difensore presente; inoltre il ricorrente non ha fornito elementi contrari né la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.; 3) il terzo motivo manca della necessaria specificità ed è comunque manifestamente infondato, attesa la motivazione della Corte d'appello (che non è stata efficacemente confutata dal ricorrente) secondo cui non risultano elementi probatori a sostegno della tesi della diretta sottrazione del motociclo da parte dell'imputato. Per l'inammissibilità totale del ricorso la Corte ha applicato le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
L'onere di specificità nella denuncia di vizi processuali grava sul ricorrente: la mancata specificazione e la mancanza di allegazioni contrarie rendono inammissibile il motivo non adeguatamente dettagliato.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale legittima l'applicazione di statuizioni accessorie (sanzioni) in presenza di evidente e rilevante colpa del ricorrente.
Massime di principio
- I motivi nuovi introdotti solo in cassazione sono generalmente inammissibili: le censure devono essere tempestivamente dedotte nei gradi precedenti (in appello) se si vuole che siano esaminabili in Cassazione.
- Se il difensore era presente all'udienza di appello, la mancata deduzione di un vizio in quella sede può precludere la relativa censura in cassazione: la mancata protesta in udienza può essere considerata rinuncia o silenzio impeditivo.
- La parte che deduce vizi processuali ha l'onere di specificità e di allegazione di circostanze concrete; formule generiche o affermazioni non documentate o non specificate sono destinate all'inammissibilità.
- Per ottenere la derubricazione di un reato (es. da ricettazione a furto) è necessario fornire elementi probatori concreti o indicare punti di fatto o di diritto non considerati dalla corte d'appello: la mera prospettazione astratta è insufficiente.
- La Cassazione può condannare il ricorrente a sanzioni e spese se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa grave, ai sensi degli artt. previsti (es. art. 616 c.p.p.).
- In presenza di più difensori è importante coordinare tempestivamente le azioni difensive: l'impugnazione di omissioni formali può essere vanificata se non sollevata dall'avvocato presente all'udienza competente.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è utile verificare che tutte le censure siano state proposte nei precedenti gradi di giudizio e corredarle di specifiche allegazioni e prove ove necessario.
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