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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari, - del provvedimento di esclusione della Organizzazione di Volontariato per il Soccorso Pubblica Assistenza Croce Verde Macerata dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporti non prevalentemente sanitari (TNPS o trasporti semplici) per le necessità dell’Azienda Territoriale di Macerata – lotto 1 – CIG: B5DC701678 prot. n. 0073887|20/06/2025|AST-MC|MCPROV|P del 20/6/2025, - del verbale della Commissione di gara del 10/6/2025, nella parte in cui la Commissione di gara ha proposto l’esclusione della ricorrente; - della Determina del Dirigente della UOC Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata n. 74 dell’11/7/2025 di approvazione dei verbali di gara e di conclusione della procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici - per l’affidamento del “servizio di trasporti non prevalentemente sanitari (TNPS o trasporti semplici)” mediante decisione di non aggiudicazione della stessa e assegnazione del termine di 30 giorni per l’espletamento di nuova progettazione ai fini della pubblicazione di una nuova gara, nella parte in cui tale decisione è stata assunta con riferimento al Lotto n. 1; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per il mancato possesso di almeno cinque mezzi di trasporto aventi i requisiti tecnici e di accreditamento richiesti, nonché atti conseguenti di non aggiudicazione e riedizione della procedura relativamente al lotto 1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporti non prevalentemente sanitari, sostenendo di possedere il numero minimo di mezzi richiesto, poiché aveva indicato otto veicoli, quattro già immatricolati e quattro acquistati e in corso di immatricolazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 15 del Capitolato tecnico, degli artt. 1, 2, 3 e 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dei principi di risultato, proporzionalità, ragionevolezza, massima partecipazione, accesso al mercato e concorrenza. Con il secondo motivo ha sostenuto che il possesso dei mezzi accreditati fosse un requisito di esecuzione, non un requisito di partecipazione o un elemento minimo dell'offerta sanzionato con l'esclusione; ha inoltre affermato che l'art. 15 del Capitolato indicasse i mezzi soltanto ai fini della formulazione dell'offerta economica e che il richiamo alla DGR Marche n. 2052/2023 riguardasse l'operatore economico, non i singoli veicoli. Con il terzo motivo ha dedotto che, anche ritenendo non valutabili i mezzi non ancora immatricolati, ciò avrebbe potuto determinare soltanto una riduzione del punteggio e non l'esclusione. Con il quarto motivo, in via subordinata, ha contestato l'ambiguità e l'illegittimità delle clausole della lex specialis che avessero imposto il possesso dei mezzi come requisito di partecipazione senza adeguata giustificazione. Ha infine impugnato in via derivata la determina di non aggiudicazione, riprogettazione e riedizione della gara per il lotto 1.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare. Ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e ha ritenuto che le clausole della lex specialis, lette nel loro complesso, imponessero il possesso dei mezzi conformi ai requisiti regionali già al momento della presentazione dell'offerta, e non soltanto nella fase di esecuzione. In particolare, l'art. 6.1, lett. b), del Disciplinare qualificava come requisito di idoneità professionale il rispetto della normativa regionale sull'autorizzazione e l'accreditamento al trasporto sanitario, rinviando alla DGR Marche n. 2052/2023, che disciplina anche i requisiti strutturali e tecnologici dei mezzi. Non poteva quindi sussistere l'accreditamento di veicoli ancora da immatricolare, poiché la verifica dei requisiti tecnici, compresa l'omologazione della Motorizzazione civile ove richiesta, costituisce presupposto dell'accreditamento. Il Collegio ha inoltre rilevato che i mezzi erano oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, sicché la relativa disponibilità doveva sussistere prima dell'aggiudicazione e non soltanto durante l'esecuzione del contratto. Nel caso concreto, alla data di presentazione dell'offerta, i quattro mezzi indicati come in immatricolazione non erano stati neppure consegnati, né pagati, né risultavano nella disponibilità materiale o giuridica della ricorrente: l'ordine di acquisto era stato emesso pochi giorni prima, prevedeva la consegna entro trenta giorni e il pagamento mediante leasing alla consegna, e non aveva comunque i caratteri di un contratto di compravendita perfezionato. Pertanto tali mezzi non potevano essere computati tra quelli posseduti. Il TAR ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo non ambigue né sproporzionate le clausole relative ai mezzi, in ragione della peculiarità del servizio, destinato al trasporto di pazienti con specifiche disabilità e di casi complessi, che giustificava la richiesta di veicoli dotati di particolari caratteristiche. Sono state respinte, per derivazione, anche le censure contro la determina di non aggiudicazione, riprogettazione e riedizione della gara. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 6.1, lett. b), Disciplinare di gara

    Rispetto della normativa in materia di autorizzazione/accreditamento al trasporto sanitario, ai sensi degli artt. 26 e 26 bis della L.R. Marche 30 ottobre 1998, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni di cui alla L.R. Marche 10 giugno 2008, n. 13. Ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, si rinvia alla DGRM 2052 del 28/12/2023, concernente i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali necessari per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’attività di trasporto sanitario di cui alla L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i.

    La clausola configura il rispetto della normativa sull'accreditamento, inclusi i requisiti tecnici dei mezzi, come requisito di idoneità professionale rilevante già ai fini della partecipazione alla gara.

  • art. 15 del Capitolato tecnico

    possesso di almeno n. 5 mezzi con capienza di almeno quattro posti per disabili

    La previsione dei mezzi richiesti, letta insieme al disciplinare e alla disciplina regionale sull'accreditamento, imponeva la disponibilità dei mezzi conformi già alla presentazione dell'offerta.

  • art. 5 del Capitolato tecnico

    Il Prestatore deve assicurare che per l'esecuzione del servizio vengano rispettate le condizioni operative previste dalla deliberazione della G.R. Marche n. 2052 del 28/12/2023 per il trasporto non prevalentemente sanitario

    La clausola, pur riferendosi allo svolgimento del servizio e alla fase esecutiva, non esclude che il possesso dei mezzi costituisca anche requisito di partecipazione quando la lex specialis lo richiede espressamente mediante il disciplinare e la previsione dei mezzi minimi.

  • DGR Marche n. 2052 del 28 dicembre 2023

    punto n. 1.5 dell'Allegato A: sussistenza dell'Omologazione della Motorizzazione civile per le ambulanze da trasporto di almeno un paziente barellato

    La delibera disciplina i requisiti tecnici necessari per l'autorizzazione e l'accreditamento dei mezzi; tali requisiti devono essere verificabili prima dell'accreditamento e non possono riferirsi a veicoli ancora da immatricolare.

  • artt. 26 e 26-bis l.r. Marche n. 36/1998

    Sono richiamati dalla lex specialis quale base della disciplina regionale sull'autorizzazione e sull'accreditamento del trasporto sanitario.

  • artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha invocato i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato; il TAR non ha ritenuto che tali principi impedissero la previsione e l'applicazione del requisito dei mezzi, giustificato dalla peculiarità del servizio.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente nel quadro delle censure sull'interpretazione e sulla possibile regolarizzazione dell'offerta, ma non ha condotto all'annullamento dell'esclusione.

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato nei motivi di ricorso senza che il giudice ne facesse una specifica applicazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis qualifica il rispetto della normativa sull'autorizzazione o sull'accreditamento come requisito di idoneità professionale e richiama una disciplina tecnica che riguarda anche i mezzi strumentali, il possesso di mezzi conformi può costituire requisito di partecipazione da verificare al momento della presentazione dell'offerta, anche se altre clausole descrivono tali mezzi in relazione allo svolgimento del servizio.
  • Un veicolo non può essere considerato disponibile, né può essere computato ai fini del requisito minimo di partecipazione, se alla data di presentazione dell'offerta non è stato consegnato, pagato o acquisito giuridicamente dall'operatore economico; il mero ordine di acquisto, privo dei caratteri di un contratto perfezionato, non dimostra la disponibilità materiale o giuridica del bene.
  • L'accreditamento di mezzi di trasporto presuppone la preventiva verifica dei requisiti tecnici e, ove richiesto, dell'omologazione e dell'immatricolazione; pertanto non è configurabile l'accreditamento di veicoli ancora da immatricolare.
  • La previsione di un requisito relativo a mezzi strumentali come condizione di partecipazione non è ambigua o sproporzionata quando è collegata alla peculiarità del servizio e alla necessità di trasportare utenti con specifiche esigenze di disabilità o casi assistenziali complessi.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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