Ordinanza n. 178/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex compendio industriale Fornaci Picci a un costituendo RTI
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dal Comune in favore del costituendo RTI composto da un’impresa mandataria e da un consorzio stabile, nonché gli atti della procedura di gara, la comunicazione di aggiudicazione e il rigetto implicito dell’istanza di autotutela. È stata inoltre chiesta, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e l’aggiudicazione dell’appalto mediante subentro, quale forma di risarcimento in forma specifica. In sede cautelare è stata dedotta l’illegittimità dell’aggiudicazione per un asserito disallineamento tra la quota di esecuzione dichiarata e la qualificazione SOA posseduta dal raggruppamento aggiudicatario, tale da determinare una carenza del requisito qualificatorio e l’obbligo di esclusione.
La decisione
Il TAR, in sede cautelare e a un sommario esame, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. La censura non dimostra un effettivo disallineamento tra la quota di esecuzione e la qualificazione SOA, poiché la differenza contestata deriva dalla conversione del valore economico in percentuale con arrotondamento ai decimali. La conseguente minimale differenza di importi costituisce quindi un effetto meramente aritmetico della rappresentazione percentuale e non una carenza del requisito né una difformità sostanziale nella sua spendita. Non ricorre, pertanto, uno scostamento effettivo tra requisiti posseduti e quota di esecuzione idoneo a integrare una carenza qualificatoria rilevante ai fini dell’esclusione, anche alla luce dei principi del nuovo codice dei contratti. L’istanza cautelare è stata respinta; il merito è stato fissato per il 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- La sola differenza tra la quota economica di esecuzione e la corrispondente percentuale indicata, quando dipende dalla conversione aritmetica del valore economico in una percentuale arrotondata ai decimali, non dimostra di per sé una carenza del requisito di qualificazione SOA.
- Ai fini dell’esclusione da una gara, la verifica del rapporto tra qualificazione posseduta e quota di esecuzione deve riguardare l’effettiva corrispondenza sostanziale dei requisiti e non può fondarsi su scostamenti meramente apparenti derivanti da arrotondamenti o modalità di rappresentazione numerica.
- Un minimale scostamento di importi generato dall’arrotondamento della percentuale non integra un effettivo disallineamento tra requisiti posseduti e quota di esecuzione, tale da determinare una carenza qualificatoria rilevante ai fini dell’esclusione.
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